Art. 5 
 
Interpretazione autentica dell'art.  161  della  legge  regionale  n.
                               2/2002 
        concernente contributi per infrastrutture turistiche 
 
    1. In via di interpretazione autentica dell'art.  161,  comma  1,
della legge  regionale  n.  2/2002,  l'Amministrazione  regionale  e'
autorizzata a concedere contributi anche a favore  di  altri  enti  a
carattere privato diversi dalle associazioni senza fine di lucro,  ma
che appartengono alla categoria delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale  (ONLUS),  cosi'  come  definite  dall'art.  10  del
decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460   (Riordino   della
disciplina  tributaria   degli   enti   non   commerciali   e   delle
organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale),   e   purche'
l'investimento proposto persegua la finalita' dell'accrescimento  del
patrimonio pubblico. 
    2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di  cui  al
comma 1 fanno carico all'unita' di bilancio 1.3.2.1020 e al  capitolo
9273 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per gli anni 2009-2011 e del  bilancio  per  l'anno  2009  nella  cui
denominazione dopo le parole «di associazioni senza  fini  di  lucro»
sono aggiunte le seguenti: «nonche' di altri enti a carattere privato
che appartengono alla categoria delle ONLUS».