Art. 5 Interpretazione autentica dell'art. 161 della legge regionale n. 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche 1. In via di interpretazione autentica dell'art. 161, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi anche a favore di altri enti a carattere privato diversi dalle associazioni senza fine di lucro, ma che appartengono alla categoria delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), cosi' come definite dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), e purche' l'investimento proposto persegua la finalita' dell'accrescimento del patrimonio pubblico. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unita' di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione dopo le parole «di associazioni senza fini di lucro» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di altri enti a carattere privato che appartengono alla categoria delle ONLUS».