Art. 7 
 
        Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, 
                  della mobilita' e della logistica 
 
    1. Gli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti, oltre  a
produrre gli effetti di cui all'art.  3-bis,  comma  2,  della  legge
regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del  decreto  legislativo
n. 111/2004 in materia di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale,
trasporto   merci,   motorizzazione,   circolazione   su   strada   e
viabilita'), prevalgono dalla data di efficacia  degli  stessi  sulle
previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui  piani
di cui al capo Il della  legge  regionale  23  febbraio  2007,  n.  5
(Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e  del
paesaggio), anche nelle more del loro recepimento nello strumento  di
pianificazione generale regionale. 
    2.  A  decorrere  dalla  data  di   efficacia   degli   atti   di
pianificazione di cui al  comma  1  e'  sospesa  ogni  determinazione
comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che
siano in contrasto con le previsioni  degli  atti  di  pianificazione
stessi, limitatamente alle  aree  individuate  per  la  realizzazione
delle opere medesime, per il periodo massimo di tre anni. 
    3. Il  Comune  adegua  il  proprio  strumento  di  pianificazione
generale, territoriale e urbanistica agli atti di  pianificazione  di
cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di efficacia  degli
stessi. 
    4.  La   Regione,   nel   rispetto   del   principio   di   leale
collaborazione, esercita il potere sostitutivo sul Comune,  nel  caso
in cui vi sia una accertata e persistente inattivita'  nell'esercizio
delle  funzioni  pianificatorie  rese  obbligatorie  in  forza  della
presente legge. 
    5. Ai fini di cui al comma 4 la Giunta regionale assegna all'ente
inadempiente, mediante diffida, un congruo  termine  per  provvedere,
comunque non inferiore a trenta  giorni,  salvo  deroga  motivata  da
ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente  tale  termine  e  sentito  il
Comune interessato, gli atti sono posti in essere in via  sostitutiva
dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario. 
    6. L'approvazione del progetto preliminare di opere dichiarate di
interesse  strategico  costituisce,  ove  necessario,  variante  allo
strumento   urbanistico   comunale   dalla   data   della    notifica
dell'approvazione stessa al Comune territorialmente interessato. 
    7. Il progetto definitivo delle medesime  opere  e'  approvato  a
seguito della determinazione favorevole della conferenza di  servizi,
resa con le modalita' di cui agli articoli 22 e seguenti della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso).  L'approvazione
del  progetto  definitivo  costituisce  accertamento  di  conformita'
urbanistica e comporta la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  dei
relativi lavori. 
    8. La pubblicazione del progetto dell'atto di  pianificazione  di
cui al comma 1, disposta  nel  rispetto  delle  norme  di  settore  e
integrata dall'affissione all'Albo del  Comune  interessato  e  dalla
pubblicazione  sul  sito  internet  della   Regione,   assolve   agli
adempimenti di pubblicita' previsti dall'articolo 11 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 327/2001. 
    9. Ferme  restando  le  disposizioni  normative  a  tutela  della
concorrenza, sono ridotti del 50 per cento  i  termini  previsti  dai
singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti  locali
correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali. 
    10. Nelle more dell'efficacia degli atti  di  pianificazione  del
Sistema  dei  trasporti  i  Comuni  possono  variare   lo   strumento
urbanistico  generale  per  adeguarlo  alle  previsioni  del  Sistema
infrastrutturale  dei  trasporti  contenute  nel  Piano   urbanistico
regionale generale (PURG) e nelle sue  varianti,  nonche'  all'intesa
Stato-Regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 1 della legge  21
dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici  ed  altri  interventi  per  il
rilancio delle attivita' produttive).