Art. 8 
 
           Opere previste da altri atti di pianificazione 
                          e programmazione 
 
    1.  La  Giunta  regionale  delibera  motivatamente,  secondo   le
procedure di cui all'art. 6, comma 3, la dichiarazione  di  interesse
strategico regionale delle opere  incluse  in  atti  pianificatori  e
programmatori  di  settore.  Tale  deliberazione  e'  pubblicata  per
estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. 
    2. Gli interventi inclusi in atti pianificatori  o  programmatori
regionali di settore, dichiarati di  interesse  strategico  ai  sensi
dell'art. 6, comma 3, prevalgono  sulle  previsioni  dello  strumento
urbanistico generale comunale e sui piani territoriali infraregionali
disciplinati dall'art. 14 della legge  regionale  n.  5/2007  qualora
nella procedura di formazione del piano o programma sia garantita  la
partecipazione del pubblico e degli enti locali interessati. 
    3. Il responsabile del procedimento adotta, per le  finalita'  di
cui al comma 2, gli atti necessari a garantire la partecipazione  del
pubblico e degli Enti locali interessati a integrazione  delle  norme
procedurali di formazione del piano o programma  qualora  queste  non
prevedano in modo esplicito le richieste forme partecipative. 
    4. Alla deliberazione della Giunta regionale di cui  all'art.  6,
comma  3,  sono  allegati  gli  elaborati  tecnici   necessari   alla
localizzazione degli interventi  del  piano  o  del  programma  nello
strumento urbanistico generale comunale. 
    5. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione  e  la
notifica al Comune interessato del provvedimento di approvazione  del
piano o programma determinano gli effetti di cui all'art. 7, commi 2,
8 e 9. 6. L'approvazione del  progetto  preliminare  e  del  progetto
definitivo delle opere di cui al presente  articolo  da  parte  della
conferenza di servizi secondo le modalita' previste dagli articoli 22
e seguenti della  legge  regionale  n.  7/2000  produce  gli  effetti
previsti, rispettivamente, dai commi 6 e 7 dall'art. 7.