Art. 10 Tavole a vela - Windsurf 1. L'uso delle tavole a vela e' consentito solo di giorno e con buona visibilita' da un'ora dopo l'alba al tramonto. 2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine devono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno metri 10. 3. I conduttori devono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo. 4. L'impiego delle tavole a vela e' vietato: a) sulla rotta delle unita' in servizio di trasporto pubblico di linea e, comunque, ad una distanza inferiore a 200 metri dagli scali del servizio pubblico di linea; b) all'interno dei porti e ad una distanza laterale inferiore a 50 metri dall'ingresso dei porti; c) nelle zone riservate alla balneazione, salvo in corridoi appositamente dedicati e delimitati; d) nelle aree lacuali destinate per specifiche attivita' (balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.); e) nelle zone protette di cui all'art. 2, comma 5. 5. Le scuole di tavole a vela devono inoltre: a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela (FIV); b) essere coperte da assicurazione per responsabilita' civile anche a favore degli allievi. 6. E' vietato l'uso delle tavole a vela con aquilone (kitesurf).