Art. 10 
                      Tavole a vela - Windsurf 
    1. L'uso delle tavole a vela e' consentito solo di giorno  e  con
buona visibilita' da un'ora dopo l'alba al tramonto. 
    2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non  creare
situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal  fine
devono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno metri 10. 
    3. I conduttori devono sempre  indossare  regolare  giubbotto  di
salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo. 
    4. L'impiego delle tavole a vela e' vietato: 
      a) sulla rotta delle unita' in servizio di  trasporto  pubblico
di linea e, comunque, ad una distanza inferiore  a  200  metri  dagli
scali del servizio pubblico di linea; 
      b) all'interno dei porti e ad una distanza laterale inferiore a
50 metri dall'ingresso dei porti; 
      c) nelle zone riservate alla  balneazione,  salvo  in  corridoi
appositamente dedicati e delimitati; 
      d)  nelle  aree  lacuali  destinate  per  specifiche  attivita'
(balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.); 
      e) nelle zone protette di cui all'art. 2, comma 5. 
    5. Le scuole di tavole a vela devono inoltre: 
      a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte  dalla
Federazione Italiana Vela (FIV); 
      b) essere coperte da assicurazione per  responsabilita'  civile
anche a favore degli allievi. 
    6. E' vietato l'uso delle tavole a vela con aquilone (kitesurf).