Art. 11 
                             Balneazione 
    1. E' vietata la balneazione: 
      a) all'interno dei porti ed in prossimita' dei loro  accessi  e
comunque entro una distanza laterale di 50 metri; 
      b) nelle aree lacuali destinate per specifiche  attivita'  (sci
nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.); 
      c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze; 
      d) presso le strutture, moli, pontili, aree adibite ai  servizi
di trasporto pubblico di persone. 
    2. Chiunque intenda praticare  la  balneazione  oltre  metri  100
dalla costa deve essere assistito da unita' di appoggio ed  indossare
calottina rossa. 
    3. E' vietato tuffarsi dai pontili adibiti al  servizio  pubblico
di trasporto persone.