Art. 11 Balneazione 1. E' vietata la balneazione: a) all'interno dei porti ed in prossimita' dei loro accessi e comunque entro una distanza laterale di 50 metri; b) nelle aree lacuali destinate per specifiche attivita' (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.); c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze; d) presso le strutture, moli, pontili, aree adibite ai servizi di trasporto pubblico di persone. 2. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre metri 100 dalla costa deve essere assistito da unita' di appoggio ed indossare calottina rossa. 3. E' vietato tuffarsi dai pontili adibiti al servizio pubblico di trasporto persone.