Art. 12 
     Natanti a remi e a pedali: canoe, jole, sandolini, pattini 
    1. L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe,  jole,
sandolini, pattini, ecc.) e' consentito con lago calmo  e  con  buone
condizioni meteorologiche; su  tali  natanti  il  numero  di  persone
trasportate  non  puo'  superare  il  limite  massimo  stabilito  dal
costruttore. 
    2. L'impiego dei piccoli natanti di cui al comma  1,  e'  vietato
sulla rotta delle unita' in servizio di trasporto pubblico di  linea,
entro  200  metri  dagli  scali  del  servizio  pubblico  di   linea,
all'interno dei porti se non per  recarsi  all'ormeggio,  nelle  loro
vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attivita' (sci
nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).