Art. 12 Natanti a remi e a pedali: canoe, jole, sandolini, pattini 1. L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolini, pattini, ecc.) e' consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche; su tali natanti il numero di persone trasportate non puo' superare il limite massimo stabilito dal costruttore. 2. L'impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, e' vietato sulla rotta delle unita' in servizio di trasporto pubblico di linea, entro 200 metri dagli scali del servizio pubblico di linea, all'interno dei porti se non per recarsi all'ormeggio, nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attivita' (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).