Art. 14 Uso di unita' da diporto per l'attivita' subacquea 1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al decreto ministeriale 28 luglio 2008, n. 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari: a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica; b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione; c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467; d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta; e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile o, in alternativa, un apparecchio di telefonia mobile. 2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.