Art. 14 
         Uso di unita' da diporto per l'attivita' subacquea 
    1. Le unita' da diporto impiegate come  unita'  appoggio  per  le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di
salvataggio individuali e collettivi e alle  dotazioni  di  sicurezza
indicati nell'allegato V al decreto ministeriale 28 luglio  2008,  n.
146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari: 
      a) una bombola di  riserva  da  almeno  10  litri  ogni  cinque
subacquei imbarcati, contenente  gas  respirabile  e  dotata  di  due
erogatori e, in caso di immersione notturna, di  una  luce  subacquea
stroboscopica; 
      b) in caso di immersioni che prevedono soste di  decompressione
obbligate, in sostituzione della  bombola  di  riserva  di  cui  alla
lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La  stazione
e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado  di
garantire l'esecuzione delle ultime due tappe  di  decompressione  ad
ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione; 
      c)  un'unita  per   la   somministrazione   di   ossigeno   con
caratteristiche conformi alla norma EN 14467; 
      d) una cassetta di pronto  soccorso  conforme  alla  tabella  A
allegata al decreto del Ministero della sanita' 25  maggio  1988,  n.
279,  e  una  maschera  di  insufflazione,  indipendentemente   dalla
navigazione effettivamente svolta; 
      e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche  (VHF),  anche
portatile o, in alternativa, un apparecchio di telefonia mobile. 
    2.  Le  immersioni  subacquee  a  scopo  sportivo  o   ricreativo
richiedono la presenza di una persona  abilitata  al  primo  soccorso
subacqueo.