Art. 15 
                 Norme di comportamento degli utenti 
    1. E' vietato  asportare,  modificare,  spostare,  manomettere  o
rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o  notturni
nonche' ormeggiare l'unita' di navigazione ai predetti dispositivi. 
    2.  Chiunque  danneggi  un  dispositivo  di   segnalamento   deve
immediatamente avvertire le autorita' competenti. 
    3. L'approdo, cioe' la temporanea sospensione della  navigazione,
anche in  area  ove  non  e'  ammesso  l'ormeggio,  per  esigenze  di
brevissima durata, e con  il  conducente  sempre  presente  a  bordo,
nonche'  l'ormeggio,   cioe'   la   sospensione   della   navigazione
dell'unita' di navigazione protratta nel tempo, con  possibilita'  di
allontanamento del conducente, sono vietati : 
      a) dovunque  sia  impedito  l'accesso  ad  un'altra  unita'  di
navigazione o sia impedito  lo  spostamento  di  un'altra  unita'  di
navigazione ormeggiata o venga arrecato intralcio alla navigazione  o
all'accesso alle strutture portuali; 
      b) negli spazi riservati alla fermata dei servizi di  trasporto
pubblico di linea o non di linea; 
      c)  in  prossimita'  dei  segnalamenti  di  navigazione  se  ne
occultano la visibilita'; 
      d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature  destinate
a servizi di emergenza, di alaggio o di  varo  indicati  da  apposita
segnaletica; 
      e) in  corrispondenza  degli  scivoli  di  alaggio  o  di  varo
pubblico, nonche' all'interno dei corridoi di navigazione debitamente
delimitati ed autorizzati; 
      f) presso i punti di ormeggio, senza la prescritta concessione. 
    4. Chiunque navighi sulle acque interne piemontesi deve  avere  a
bordo, in piena efficienza, i mezzi di salvataggio e le dotazioni  di
sicurezza previsti dalla normativa vigente per la categoria di unita'
impiegata in relazione alla navigazione effettuata.