Art. 15 Norme di comportamento degli utenti 1. E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonche' ormeggiare l'unita' di navigazione ai predetti dispositivi. 2. Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento deve immediatamente avvertire le autorita' competenti. 3. L'approdo, cioe' la temporanea sospensione della navigazione, anche in area ove non e' ammesso l'ormeggio, per esigenze di brevissima durata, e con il conducente sempre presente a bordo, nonche' l'ormeggio, cioe' la sospensione della navigazione dell'unita' di navigazione protratta nel tempo, con possibilita' di allontanamento del conducente, sono vietati : a) dovunque sia impedito l'accesso ad un'altra unita' di navigazione o sia impedito lo spostamento di un'altra unita' di navigazione ormeggiata o venga arrecato intralcio alla navigazione o all'accesso alle strutture portuali; b) negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea o non di linea; c) in prossimita' dei segnalamenti di navigazione se ne occultano la visibilita'; d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza, di alaggio o di varo indicati da apposita segnaletica; e) in corrispondenza degli scivoli di alaggio o di varo pubblico, nonche' all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati; f) presso i punti di ormeggio, senza la prescritta concessione. 4. Chiunque navighi sulle acque interne piemontesi deve avere a bordo, in piena efficienza, i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa vigente per la categoria di unita' impiegata in relazione alla navigazione effettuata.