Art. 16 Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali 1. Nelle zone portuali e' vietato: a) lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unita' di navigazione al di fuori degli spazi autorizzati; b) occupare i corridoi di accesso e di uscita; c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali; d) eseguire opere di calafataggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dalle autorita' competenti; e) calare reti da pesca all'interno dei porti nonche' entro un raggio di metri 200 dai loro accessi; f) impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica i pontili e le strutture di attracco pubbliche delle unita' di navigazione; g) accedere ai pontili o alle strutture di imbarco del servizio pubblico di linea senza il necessario titolo di viaggio. 2. E' vietata la pesca dai pontili del servizio pubblico di linea nonche' in prossimita' dei medesimi o nei luoghi che possono costituire pericolo alle persone o arrecare intralcio alle operazioni di attracco, di imbarco e sbarco dei passeggeri. 3. E' vietata la pesca nei porti pubblici, sui pontili pubblici di attracco o di stazionamento delle unita' di navigazione, anche interni ai porti, qualora detta attivita' costituisca ostacolo per la manovra di ormeggio dei natanti o possa arrecare danno alle unita' di navigazione ormeggiate.