Art. 16 
   Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali 
    1. Nelle zone portuali e' vietato: 
      a) lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unita'  di
navigazione al di fuori degli spazi autorizzati; 
      b) occupare i corridoi di accesso e di uscita; 
      c) intralciare l'esecuzione  di  lavori  pubblici  sulle  opere
portuali; 
      d) eseguire opere  di  calafataggio  o  verniciatura  senza  le
prescritte autorizzazioni rilasciate dalle autorita' competenti; 
      e) calare reti da pesca all'interno dei porti nonche' entro  un
raggio di metri 200 dai loro accessi; 
      f) impegnare ed accedere per usi non attinenti alla  nautica  i
pontili  e  le  strutture  di  attracco  pubbliche  delle  unita'  di
navigazione; 
      g) accedere ai pontili o alle strutture di imbarco del servizio
pubblico di linea senza il necessario titolo di viaggio. 
    2. E' vietata la pesca dai pontili del servizio pubblico di linea
nonche'  in  prossimita'  dei  medesimi  o  nei  luoghi  che  possono
costituire pericolo alle persone o arrecare intralcio alle operazioni
di attracco, di imbarco e sbarco dei passeggeri. 
    3. E' vietata la pesca nei porti pubblici, sui  pontili  pubblici
di attracco o di stazionamento delle  unita'  di  navigazione,  anche
interni ai porti, qualora detta attivita' costituisca ostacolo per la
manovra di ormeggio dei natanti o possa arrecare danno alle unita' di
navigazione ormeggiate.