Art. 19 Norme di salvaguardia dell'ambiente 1. E' vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione di oli lubrificanti, carburante, materiali o residui degli impianti di bordo delle unita' di navigazione ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita. E' altresi' vietato abbandonare relitti di unita' di navigazione nonche' oggetti, detriti e rifiuti di qualsiasi genere. 2. E' obbligatorio mantenere in perfetta efficienza i motori delle unita' di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio di distribuzione carburante, al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura. 3. Le operazione di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura. 4. Le unita' di navigazione provviste di impianti per cucinare e di impianti idrosanitari funzionanti sono dotate di recipienti per la raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale. 5. Le unita' di navigazione dotate di motori due tempi usano olio biodegradabile.