Art. 19 
                 Norme di salvaguardia dell'ambiente 
    1. E' vietato scaricare  in  acqua  o  sulle  sponde  residui  di
combustione di oli  lubrificanti,  carburante,  materiali  o  residui
degli impianti di bordo delle unita' di navigazione ed in  ogni  caso
qualsiasi sostanza pericolosa o  inquinante,  anche  se  diluita.  E'
altresi' vietato abbandonare relitti di unita' di navigazione nonche'
oggetti, detriti e rifiuti di qualsiasi genere. 
    2. E' obbligatorio mantenere  in  perfetta  efficienza  i  motori
delle unita' di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio
di distribuzione carburante, al fine di evitare spargimenti o perdite
in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura. 
    3. Le operazione di manutenzione e di rifornimento devono  essere
effettuate in modo da evitare spargimenti o perdite in acqua di olio,
carburante o liquidi di altra natura. 
    4. Le unita' di navigazione provviste di impianti per cucinare  e
di impianti idrosanitari funzionanti sono dotate di recipienti per la
raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale. 
    5. Le unita' di navigazione dotate di motori due tempi usano olio
biodegradabile.