Art. 2 Circolazione delle unita' di navigazione 1. E' vietata la navigazione e lo stazionamento a tutte le unita' da diporto aventi una stazza lorda superiore alle 6 tonnellate ed una larghezza superiore a 3,50 metri, fatta eccezione per le unita' in servizio di trasporto pubblico. 2. E' vietata la residenza a bordo delle unita' da diporto. 3. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 100 dalla riva, la navigazione e' consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unita' intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unita' a motore devono essere condotte ad una velocita' consona all'esercizio della pesca alla traina. 4. Alle unita' a motore e' consentito l'attraversamento della fascia di cui al comma 3, per la via piu' breve (perpendicolarmente alla costa), ad una velocita' non superiore a 7 km/h (4 nodi circa). 5. E' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unita' nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonche' nella fascia ad esse esterna di metri 100. 6. Sono vietati l'ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro tipo di aeromobili o di mezzi atti al volo libero da diporto o sportivo, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico. 7. Ai residenti dell'Isola di S. Giulio e' consentita la navigazione a motore nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola di S. Giulio e la sponda orientale del Lago ad una velocita' non superiore ai 4 nodi (7 km/h ) nella fascia lacuale compresa tra la costa ed i 100 metri dalla stessa, fatti salvi i limiti di velocita' previsti all'art. 3, comma 2.