Art. 2 
              Circolazione delle unita' di navigazione 
    1. E' vietata la navigazione e lo stazionamento a tutte le unita'
da diporto aventi una stazza lorda superiore alle 6 tonnellate ed una
larghezza superiore a 3,50 metri, fatta eccezione per  le  unita'  in
servizio di trasporto pubblico. 
    2. E' vietata la residenza a bordo delle unita' da diporto. 
    3. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 100 dalla
riva, la navigazione e' consentita soltanto  ai  natanti  a  vela,  a
remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unita'  intente  alla  pesca
professionale e dilettantistica. Tali unita' a motore  devono  essere
condotte ad una velocita'  consona  all'esercizio  della  pesca  alla
traina. 
    4. Alle unita' a motore  e'  consentito  l'attraversamento  della
fascia di cui al comma 3, per la via piu'  breve  (perpendicolarmente
alla costa), ad una velocita' non superiore a 7 km/h (4 nodi circa). 
    5. E' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di  unita'  nelle
zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica
nonche' nella fascia ad esse esterna di metri 100. 
    6. Sono vietati l'ammaraggio ed il decollo di  idrovolanti  e  di
ogni altro tipo di aeromobili o di  mezzi  atti  al  volo  libero  da
diporto o sportivo, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico. 
    7.  Ai  residenti  dell'Isola  di  S.  Giulio  e'  consentita  la
navigazione a motore nello specchio d'acqua compreso tra  l'Isola  di
S. Giulio e la  sponda  orientale  del  Lago  ad  una  velocita'  non
superiore ai 4 nodi (7 km/h ) nella fascia lacuale  compresa  tra  la
costa ed i 100 metri dalla stessa, fatti salvi i limiti di  velocita'
previsti all'art. 3, comma 2.