Art. 20 
                            Informazione 
    1. Le presenti disposizioni e prescrizioni  sono  esposte,  anche
per estratto, presso i comuni rivieraschi, gli  scali  pubblici,  nei
porti, sulle navi in servizio pubblico di linea e  non,  nei  circoli
nautici, sci club, cantieri nautici nonche' presso  gli  stabilimenti
balneari. 
    2. E' fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle
acque del lago tenere a bordo dell'unita' di  navigazione  copia  del
presente regolamento, ad eccezione di coloro che navigano con i mezzi
di cui agli articoli 9, 10 e 12.