Art. 20 Informazione 1. Le presenti disposizioni e prescrizioni sono esposte, anche per estratto, presso i comuni rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle navi in servizio pubblico di linea e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonche' presso gli stabilimenti balneari. 2. E' fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago tenere a bordo dell'unita' di navigazione copia del presente regolamento, ad eccezione di coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 9, 10 e 12.