Art. 22 
                              Sanzioni 
    1. Salvo che il fatto costituisca reato,  la  non  osservanza  di
ciascuna disposizione del presente  regolamento  comporta,  ai  sensi
dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge regionale 2/2008, una  sanzione
amministrativa da un minimo di euro 100,00  ad  un  massimo  di  euro
1.000,00.