Art. 22 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la non osservanza di ciascuna disposizione del presente regolamento comporta, ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge regionale 2/2008, una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.