Art. 23 
                           Norme di rinvio 
    1.  La  Regione  Piemonte,  attraverso  la  struttura   regionale
competente in materia di navigazione interna,  adotta  iniziative  di
verifica e monitoraggio in  materia  di  circolazione  nautica  e  si
riserva di intervenire, con atti amministrativi, sugli aspetti di cui
alla presente disciplina al fine di disporre  ulteriori  prescrizioni
in ordine alla disciplina della navigazione, a tutela della  pubblica
incolumita'. 
    2. Per  tutto  quanto  non  previsto  dalla  presente  disciplina
valgono le normative generali vigenti in materia di  navigazione  ivi
compreso, ove applicabile ai bacini lacuali, il regolamento regionale
7 giugno 2002, n. 6/R (Regolamento della segnaletica e delle  vie  di
navigazione interna fluviali). 
    3. E' facolta' delle amministrazioni locali rivierasche  assumere
provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme  piu'
restrittive, le attivita' di cui agli articoli 7, 8 9 e 11,  o  altre
attivita' a valenza territoriale  ridotta,  nell'ambito  del  proprio
territorio comunale.