Art. 23 Norme di rinvio 1. La Regione Piemonte, attraverso la struttura regionale competente in materia di navigazione interna, adotta iniziative di verifica e monitoraggio in materia di circolazione nautica e si riserva di intervenire, con atti amministrativi, sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori prescrizioni in ordine alla disciplina della navigazione, a tutela della pubblica incolumita'. 2. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina valgono le normative generali vigenti in materia di navigazione ivi compreso, ove applicabile ai bacini lacuali, il regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 6/R (Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali). 3. E' facolta' delle amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme piu' restrittive, le attivita' di cui agli articoli 7, 8 9 e 11, o altre attivita' a valenza territoriale ridotta, nell'ambito del proprio territorio comunale.