Art. 3 
       Limitazioni alla velocita' delle unita' di navigazione 
    1. Al di fuori dello specchio d'acqua, di cui all'art.  2,  comma
3, e' obbligo dei conducenti delle unita' di navigazione regolare  la
velocita' in modo la non costituire pericolo per le persone e per  le
altre unita'. 
    2. In ogni caso la velocita' non puo' superare il limite  massimo
di 20 nodi (37 km/h ) nelle ore diurne e di 4 nodi (7  km/h  )  nelle
notturne, fatto salvo le unita' in servizio di trasporto pubblico  di
linea  nonche'  le  unita'  in  prova  o  in   collaudo   debitamente
autorizzate dalla competente autorita'. 
    3. La velocita' dei mezzi pubblici  nello  specchio  d'acqua  del
lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla  stessa  deve  essere
non superiore a 4 nodi.