Art. 4 
                       Ambito di applicazione 
    1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3  non  si  applicano
alle  unita'  di  vigilanza,  soccorso   nonche'   unita'   operative
appositamente autorizzate dalla competente autorita'. 
    2. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, non si  applicano,
alle unita' adibite ad operazioni di controllo, assistenza  e  giuria
durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate,  fermo
restando l'obbligo, per tali unita', di regolare  la  navigazione  in
modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unita'. 
    3. Le deroghe di cui al comma 1, non si applicano alle unita'  in
servizio pubblico nelle zone di cui all'art. 2, comma 3.