Art. 6 Norme di comportamento in navigazione 1. Il conduttore deve regolare la velocita' del natante in modo da poter adempiere, in ogni memento, ai suoi doveri in relazione alle condizioni della navigazione e deve eseguire ogni manovra tempestivamente in maniera da non generare confusioni. 2. I cambiamenti di rotta e di velocita' non devono creare pericoli di collisione. 3. In navigazione hanno precedenza le seguenti unita': a) unita' adibite al servizio pubblico di linea; b) unita' addette ai servizi di pronto soccorso di ordine pubblico e di vigilanza; c) unita' impegnate in operazioni di pesca professionale. 4. Le unita' a motore ed a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno ad 50 metri dalle unita' adibite al pubblico servizio di linea e dalle unita' impegnate in operazioni di pesca professionale. 5. E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unita' in servizio pubblico di linea ed ostacolare le manovre di accosto e di attracco nonche' ostacolare le unita' impegnate in operazioni di pesca professionale. 6. E' vietato seguire, nella scia o a distanza inferiore a 50 metri, le unita' trainanti sciatori nautici. 7. E' vietato avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei.