Art. 6 
                Norme di comportamento in navigazione 
    1. Il conduttore deve regolare la velocita' del natante  in  modo
da poter adempiere, in ogni memento, ai suoi doveri in relazione alle
condizioni  della  navigazione   e   deve   eseguire   ogni   manovra
tempestivamente in maniera da non generare confusioni. 
    2. I cambiamenti di  rotta  e  di  velocita'  non  devono  creare
pericoli di collisione. 
    3. In navigazione hanno precedenza le seguenti unita': 
      a) unita' adibite al servizio pubblico di linea; 
      b) unita' addette ai  servizi  di  pronto  soccorso  di  ordine
pubblico e di vigilanza; 
      c) unita' impegnate in operazioni di pesca professionale. 
    4. Le unita' a motore ed a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno
ad 50 metri dalle unita' adibite al  pubblico  servizio  di  linea  e
dalle unita' impegnate in operazioni di pesca professionale. 
    5. E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle  unita'  in
servizio pubblico di linea ed ostacolare le manovre di accosto  e  di
attracco nonche' ostacolare le  unita'  impegnate  in  operazioni  di
pesca professionale. 
    6. E' vietato seguire, nella scia o a  distanza  inferiore  a  50
metri, le unita' trainanti sciatori nautici. 
    7. E' vietato avvicinarsi a meno di 100 metri  dai  natanti,  dai
luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei.