Art. 7 
                             Sci nautico 
    1. L'esercizio dello sci nautico puo' essere effettuato: 
      a) per conto proprio; 
      b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico; 
      c) dalle scuole di sci  nautico,  societa'  sportive  ed  altri
sodalizi nautici. 
    2. E'  vietato  l'esercizio  dello  sci  nautico  nello  specchio
d'acqua compreso tra l'Isola di S. Giulio e la sponda  orientale  del
lago stesso. 
    3. Nell'esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero)  e
per conto terzi (a mezzo di unita' noleggiate o locate  al  pubblico)
si osservano le seguenti norme: 
      a) la pratica dello sci nautico e' consentita dalle ore 8  sino
al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno  metri
100 sia dalla costa sia dalle isole; 
      b)  i  conduttori  delle  unita'  sono  assistiti  da   persona
incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo  sciatore
nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito; 
      c) sulle unita',  oltre  al  conducente  ed  all'accompagnatore
esperto di nuoto,  puo'  essere  trasportato  un  numero  massimo  di
occupanti pari  alla  portata  dell'imbarcazione;  nel  numero  degli
occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati; 
      d) la partenza ed il rientro  dello  sciatore  devono  avvenire
esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonche'
entro appositi corridoi di  lancio,  oppure  oltre  metri  100  dalla
costa; 
      e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo  e
lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12; 
      f) le unita' adibite allo sci nautico devono essere  munite  di
dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del
motore nonche' devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto
soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti; 
      g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di  un
autoscafo trainante uno sciatore non deve essere  inferiore  a  metri
50; 
      h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio; 
      i) la velocita' massima raggiungibile, in deroga al  limite  di
velocita' previsto dall'art. 3, comma 2,  e'  di  45  km/h  (25  nodi
circa); 
      l) le unita' adibite allo sci nautico devono essere  munite  di
dispositivi di traino e di  specchietto  retrovisore  previsti  dalle
normative vigenti in materia; 
      m) il conduttore deve avere  con  se'  patente  nautica  valida
qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull'unita'. 
    4. Le scuole di sci nautico, le societa'  sportive  e  gli  altri
sodalizi  nautici,  nell'esercizio  delle   specialita'   «discipline
classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocita'  e  wakeboard»
osservano le seguenti norme: 
      a) all'interno di apposite aree assentite in  concessione  alla
Federazione Italiana Sci Nautico  (FISN),  dalle  ore  8.00  sino  al
tramonto, con tempo  favorevole,  e'  ammesso  il  superamento  della
velocita' massima di 37 km/h (20 nodi  circa).  All'interno  di  tali
aree possono navigare solo  unita'  riconosciute  dalla  FISN  idonee
all'impiego  per  scuola  ed  agonismo,  in  possesso   di   relativa
certificazione e condotte da  persone  in  possesso  di  abilitazione
federale. In tali aree valgono le normative vigenti  dei  regolamenti
sportivi relativi alle singole specialita'. Per la pratica dello  sci
nautico specialita' «velocita» e' ammissibile una sola  zona  lacuale
predeterminata; 
      b) all'interno delle aree  di  cui  alla  lettera  a),  possono
essere posizionate le  attrezzature  necessarie  per  lo  svolgimento
dell'attivita' sportiva; 
      c) le aree di cui alla lettera a), non possono essere  situate:
lungo le rotte  di  accesso  ai  porti,  in  prossimita'  delle  loro
imboccature, nelle zone riservate  alla  pesca  professionale  ed  in
prossimita' dei  pontili  di  approdo  dei  battelli  che  effettuano
servizio di trasporto pubblico di linea e non; le aree devono  essere
opportunamente segnalate anche nelle ore notturne; 
      d) per l'attivita' agonistica e di addestramento svolta  al  di
fuori delle aree di cui alla lettera a), valgono le norme di  cui  al
comma 3; 
      e)  le  unita'  di  navigazione   devono   riportare   evidenti
contrassegni rilasciati dalla FISN ed  essere  iscritte  al  registro
nautico della medesima federazione; 
      f) il conduttore deve avere con se' patente nautica  valida  ed
essere abilitato quale pilota dalla FISN.