Art. 8 
             Traino con mezzi diversi dallo sci nautico 
    1. Per traino con mezzi diversi dallo sci nautico si  intende  il
traino di galleggianti comunemente denominati banana boat,  ciambelle
o mezzi similari che non si sollevano dall'acqua. 
    2. E' vietato  l'esercizio  del  traino  nello  specchio  d'acqua
compreso tra l'Isola di San Giulio e la  sponda  orientale  del  lago
stesso. 
    3.  Nell'esercizio  del  traino,  che  avviene  sotto  la   piena
responsabilita' del comandante  l'unita'  da  diporto,  nel  rispetto
delle norme tecniche, precauzioni e  raccomandazioni  previste  dalla
casa costruttrice il mezzo trainato, si osservano le seguenti norme : 
      a) la pratica del traino e' consentita  dalle  ore  8  sino  al
tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri  100
sia da costa sia dalle isole; 
      b)  i  conduttori  delle  unita'  sono  assistiti  da   persona
incaricata  di  servire  il  cavo  di  traino  e  di  sorvegliare   i
rimorchiati; tale  persona  deve  essere  idonea  a  svolgere  questo
compito; 
      c) sulle unita',  oltre  al  conducente  ed  all'accompagnatore
esperto di nuoto,  puo'  essere  trasportato  un  numero  massimo  di
occupanti pari  alla  portata  dell'imbarcazione;  nel  numero  degli
occupanti vanno computate anche le persone trainate; 
      d) la partenza ed il rientro del mezzo trainato  deve  avvenire
esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni  nonche'
entro appositi corridoi di lancio  assentiti  in  concessione  oppure
oltre 100 metri dalla costa; 
      e) durante le varie fasi del traino la distanza  tra  il  mezzo
trainante ed il mezzo trainato non deve mai essere inferiore a  metri
12; 
      f)  l'unita'  da  adibire  al  traino  deve  essere  munita  di
dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del
motore nonche' deve essere dotata di una adeguata cassetta di  pronto
soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti; 
      g) la  distanza  laterale  di  sicurezza  dagli  altri  natanti
dell'autoscafo trainante non deve essere inferiore a metri 100; 
      h)  le  persone  trainate  devono  indossare  i  giubbotti   di
salvataggio; 
      i)  la  velocita'  massima  raggiungibile  deve  essere  quella
prevista  dalle  norme  tecniche  del  mezzo  trainato  e  non  puo',
comunque, superare il limite di 20 nodi (37 km/h ); 
      l)  le  unita'  adibite  al  traino  devono  essere  munite  di
dispositivi di traino e di  specchietto  retrovisore  previsti  dalle
normative vigenti in materia; 
      m) il conduttore deve avere  con  se'  patente  nautica  valida
qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull'unita'; 
      n) e' vietato il traino di attrezzature  tra  loro  diverse  ed
incompatibili e comunque di piu' di 2 attrezzature per volta; 
      o) e' vietato ostacolare la  rotta  delle  unita'  in  servizio
pubblico di linea. 
    4.  L'esercizio  del  traino  di   banana   boat,   ciambelle   o
attrezzature similari e' vietato: 
      a) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso e comunque
ad una distanza laterale di almeno 100 metri; 
      b) ad una distanza inferiore a 100  metri  dai  galleggianti  o
dalle unita' che segnalano la presenza di subacquei; 
      c) nelle zone riservate alla balneazione; 
      d) entro 200 metri dalle strutture adibite al servizio pubblico
di linea; 
      e) nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza  archeologica
o naturalistica nonche' nella fascia ad esse esterna di metri 100. 
    5. In aree frequentate da bagnanti  la  partenza  e  l'arrivo  di
mezzi nautici che eseguono il traino per conto terzi, se  avviene  da
riva,  deve  aver  luogo  in   corridoi   delimitati,   appositamente
autorizzati dalla competente autorita' in materia di demanio. 
    6. E' vietato  l'uso  del  paracadute  ascensionale  o  di  mezzi
similari.