Art. 8 Traino con mezzi diversi dallo sci nautico 1. Per traino con mezzi diversi dallo sci nautico si intende il traino di galleggianti comunemente denominati banana boat, ciambelle o mezzi similari che non si sollevano dall'acqua. 2. E' vietato l'esercizio del traino nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola di San Giulio e la sponda orientale del lago stesso. 3. Nell'esercizio del traino, che avviene sotto la piena responsabilita' del comandante l'unita' da diporto, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice il mezzo trainato, si osservano le seguenti norme : a) la pratica del traino e' consentita dalle ore 8 sino al tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri 100 sia da costa sia dalle isole; b) i conduttori delle unita' sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare i rimorchiati; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito; c) sulle unita', oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, puo' essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate; d) la partenza ed il rientro del mezzo trainato deve avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni nonche' entro appositi corridoi di lancio assentiti in concessione oppure oltre 100 metri dalla costa; e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo trainante ed il mezzo trainato non deve mai essere inferiore a metri 12; f) l'unita' da adibire al traino deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonche' deve essere dotata di una adeguata cassetta di pronto soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti; g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti dell'autoscafo trainante non deve essere inferiore a metri 100; h) le persone trainate devono indossare i giubbotti di salvataggio; i) la velocita' massima raggiungibile deve essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non puo', comunque, superare il limite di 20 nodi (37 km/h ); l) le unita' adibite al traino devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia; m) il conduttore deve avere con se' patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull'unita'; n) e' vietato il traino di attrezzature tra loro diverse ed incompatibili e comunque di piu' di 2 attrezzature per volta; o) e' vietato ostacolare la rotta delle unita' in servizio pubblico di linea. 4. L'esercizio del traino di banana boat, ciambelle o attrezzature similari e' vietato: a) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso e comunque ad una distanza laterale di almeno 100 metri; b) ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o dalle unita' che segnalano la presenza di subacquei; c) nelle zone riservate alla balneazione; d) entro 200 metri dalle strutture adibite al servizio pubblico di linea; e) nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonche' nella fascia ad esse esterna di metri 100. 5. In aree frequentate da bagnanti la partenza e l'arrivo di mezzi nautici che eseguono il traino per conto terzi, se avviene da riva, deve aver luogo in corridoi delimitati, appositamente autorizzati dalla competente autorita' in materia di demanio. 6. E' vietato l'uso del paracadute ascensionale o di mezzi similari.