Art. 9 Moto d'acqua e mezzi similari 1. La navigazione delle moto d'acqua e degli altri mezzi similari motorizzati puo' avvenire alle seguenti condizioni: a) dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18, nelle acque distanti almeno metri 100 sia dalla costa sia dalle isole, con esclusione dello specchio acqueo compreso tra l'isola di San Giulio e la sponda orientale del lago stesso ove tale attivita' e' vietata; b) ad una velocita' massima non superiore a 30 km/h (16 nodi circa); c) i conduttori delle unita' devono essere muniti di patente nautica; d) durante la navigazione il conduttore deve obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio o idonea muta di salvataggio; e) e' vietata la navigazione lungo le rotte dei battelli in servizio di linea; f) e' vietato seguire la scia delle unita' di navigazione ad una distanza inferiore ai metri 100; g) e' vietato il deposito delle moto d'acqua e unita' similari su spiaggia o su aree demaniali. 2. Le moto d'acqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per la via piu' breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera di cui all'art. 2, comma 3, purche' l'unita' sia condotta ad una velocita' tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua. La velocita' non deve comunque superare i 5 km/h (3 nodi circa).