Art. 9 
                    Moto d'acqua e mezzi similari 
    1. La navigazione delle moto d'acqua e degli altri mezzi similari
motorizzati puo' avvenire alle seguenti condizioni: 
      a) dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle  ore  18,  nelle
acque distanti almeno metri 100 sia dalla costa sia dalle isole,  con
esclusione dello specchio acqueo compreso tra l'isola di San Giulio e
la sponda orientale del lago stesso ove tale attivita' e' vietata; 
      b) ad una velocita' massima non superiore a 30  km/h  (16  nodi
circa); 
      c) i conduttori delle unita' devono essere  muniti  di  patente
nautica; 
      d) durante la navigazione il conduttore deve  obbligatoriamente
indossare un regolare giubbotto  di  salvataggio  o  idonea  muta  di
salvataggio; 
      e) e' vietata la navigazione lungo le  rotte  dei  battelli  in
servizio di linea; 
      f) e' vietato seguire la scia delle unita'  di  navigazione  ad
una distanza inferiore ai metri 100; 
      g) e' vietato il deposito delle moto d'acqua e unita'  similari
su spiaggia o su aree demaniali. 
    2. Le moto  d'acqua  e  mezzi  similari  possono  attraversare  a
motore, per la via piu' breve  (perpendicolarmente  alla  costa),  la
fascia costiera di cui all'art. 2,  comma  3,  purche'  l'unita'  sia
condotta ad una velocita' tale da  non  permettere  che  il  tubo  di
scarico del mezzo, nella spinta  propulsiva,  emerga  dall'acqua.  La
velocita' non deve comunque superare i 5 km/h (3 nodi circa).