Art. 2 
                 Commissioni locali per il paesaggio 
    1. Entro il termine stabilito dall'art. 159, comma 1 del  Codice,
i comuni e le province  istituiscono,  ai  sensi  dell'art.  148  del
Codice,  singolarmente  o   preferibilmente   in   forma   associata,
Commissioni locali per il paesaggio costituenti  organi  di  supporto
tecnico-scientifico per la gestione  delle  funzioni  subdelegate  in
materia  di  paesaggio  e  idonee  a  garantire   il   requisito   di
differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica  ed  esercizio
di funzioni in materia urbanistico-edilizia, a norma  dell'art.  146,
comma 6, del Codice. 
    2. Le Commissioni esprimono pareri obbligatori  in  relazione  ai
procedimenti: 
      a)  di  rilascio  di  autorizzazioni  paesaggistiche  per  ogni
tipologia di intervento di natura pubblica o privata; 
      b) di rilascio di pareri su istanze di condono  edilizio  o  di
accertamento di compatibilita' paesaggistica ai sensi degli  articoli
167 e 181 del Codice; 
      c) di rilascio di pareri nell'ambito dell'iter di formazione di
strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici  operativi  in
ambiti o su immobili soggetti a vincoli paesaggistici; 
      d) di assunzione dei provvedimenti cautelari  di  cui  all'art.
150 del Codice; 
      e)  di  irrogazione  dei  provvedimenti  sanzionatori  di   cui
all'art. 167 del Codice. 
    3. Le Commissioni locali per il paesaggio sono composte da almeno
tre e non piu' di cinque membri scelti dal comune e  dalla  provincia
tra gli iscritti all'Albo  regionale  degli  esperti  in  materia  di
bellezze  naturali,  istituito  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge
regionale n. 21 agosto 1991, n. 20  (Riordino  delle  competenze  per
l'esercizio delle funzioni  amministrative  in  materia  di  bellezze
naturali) e successive modifiche e integrazioni, ovvero tra  soggetti
dotati    di    documentata,    qualificata    professionalita'     o
specializzazione nella materia del  paesaggio.  Il  responsabile  del
procedimento  comunale  e  provinciale  partecipa  ai  lavori   della
Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. 
    4. La Commissione locale per il paesaggio dura in  carica  cinque
anni. I componenti possono essere rinominati per una sola volta. 
    5. Le sedute della Commissione del paesaggio sono valide  con  la
presenza della meta' piu' uno dei componenti. Nella prima  seduta  la
Commissione  elegge  il  Presidente  fra  i   suoi   componenti.   Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei  presenti;  in  caso  di
parita' prevale il voto del Presidente. 
    6. I comuni e  le  province  possono,  con  proprio  regolamento,
stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio  per  il  funzionamento
delle Commissioni. 
    7. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere alla  Regione
copia del provvedimento istitutivo della Commissione  locale  per  il
paesaggio contenente  il  nominativo  dei  singoli  componenti.  Ogni
variazione alla composizione della  Commissione  e'  comunicata  alla
Regione.