Art. 2 Commissioni locali per il paesaggio 1. Entro il termine stabilito dall'art. 159, comma 1 del Codice, i comuni e le province istituiscono, ai sensi dell'art. 148 del Codice, singolarmente o preferibilmente in forma associata, Commissioni locali per il paesaggio costituenti organi di supporto tecnico-scientifico per la gestione delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio e idonee a garantire il requisito di differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, a norma dell'art. 146, comma 6, del Codice. 2. Le Commissioni esprimono pareri obbligatori in relazione ai procedimenti: a) di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata; b) di rilascio di pareri su istanze di condono edilizio o di accertamento di compatibilita' paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del Codice; c) di rilascio di pareri nell'ambito dell'iter di formazione di strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi in ambiti o su immobili soggetti a vincoli paesaggistici; d) di assunzione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 150 del Codice; e) di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 167 del Codice. 3. Le Commissioni locali per il paesaggio sono composte da almeno tre e non piu' di cinque membri scelti dal comune e dalla provincia tra gli iscritti all'Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) e successive modifiche e integrazioni, ovvero tra soggetti dotati di documentata, qualificata professionalita' o specializzazione nella materia del paesaggio. Il responsabile del procedimento comunale e provinciale partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. 4. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque anni. I componenti possono essere rinominati per una sola volta. 5. Le sedute della Commissione del paesaggio sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Nella prima seduta la Commissione elegge il Presidente fra i suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. 6. I comuni e le province possono, con proprio regolamento, stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento delle Commissioni. 7. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere alla Regione copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli componenti. Ogni variazione alla composizione della Commissione e' comunicata alla Regione.