Art. 3 Differenziazione tra i responsabili dei procedimenti in materia paesaggistica ed i responsabili dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia 1. In attuazione dell'art. 146, comma 6, del Codice, i comuni e le province, entro il termine di cui all'art. 2, comma 1, individuano un responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica distinto dal responsabile dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia, anche facendo ricorso a forme associative con i comuni contermini od altri enti pubblici, ai sensi delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni. 2. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla Regione copia degli atti da cui risulti l'assolvimento del requisito di differenziazione a norma del comma 1 e a comunicare ogni variazione successiva alla Regione.