Art. 3 
Differenziazione tra  i  responsabili  dei  procedimenti  in  materia
paesaggistica  ed  i  responsabili  dei   procedimenti   in   materia
                        urbanistico-edilizia 
    1. In attuazione dell'art. 146, comma 6, del Codice, i  comuni  e
le province, entro il termine di cui all'art. 2, comma 1, individuano
un responsabile tecnico dei  procedimenti  in  materia  paesaggistica
distinto   dal   responsabile    dei    procedimenti    in    materia
urbanistico-edilizia, anche facendo ricorso a forme associative con i
comuni contermini od altri enti pubblici, ai sensi delle disposizioni
del Capo V del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267  (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali)  e  successive
modifiche e integrazioni. 
    2.  I  comuni  e  le   province   sono   tenuti   a   trasmettere
tempestivamente  alla  Regione  copia  degli  atti  da  cui   risulti
l'assolvimento del requisito di differenziazione a norma del comma  1
e a comunicare ogni variazione successiva alla Regione.