Art. 4 
Verifica degli adempimenti di cui agli  articoli  2  e  3.  Decadenza
dall'esercizio delle funzioni subdelegate e riparto delle  competenze
                inerenti le funzioni autorizzatorie. 
    1. Entro il termine di cui all'art. 159, comma 1, del Codice,  la
Regione provvede alla verifica dell'attuazione da parte dei comuni  e
delle province degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, al  fine
di accertare la rispondenza ai  requisiti  stabiliti  dall'art.  146,
comma 6, del Codice per  l'esercizio  delle  funzioni  autorizzatorie
subdelegate ed approva, con provvedimento del Direttore generale  del
Dipartimento Pianificazione territoriale, l'elenco degli enti  locali
riconosciuti  idonei  a   proseguire   l'esercizio   delle   funzioni
autorizzatorie subdelegate e di quelli riconosciuti non idonei. 
    2. Tale elenco e'  notificato  al  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, nonche' ai competenti uffici  periferici  ed  e'
pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione.  L'elenco  e'
aggiornato con le  medesime  modalita'  a  seguito  delle  variazioni
intervenute relativamente ai suddetti requisiti 
    3. Ove i comuni e le  province  non  provvedano  ad  attuare  gli
adempimenti previsti negli articoli 2 e 3 entro il termine di cui  al
comma  1,   si   verifica   l'automatica   ed   immediata   decadenza
dell'esercizio delle funzioni subdelegate in materia di  rilascio  di
autorizzazioni paesaggistiche di cui alle  disposizioni  della  legge
regionale n. 18 marzo 1980, n. 15 (Subdelega ai comuni delle funzioni
amministrative in materia di bellezze naturali e norme in  merito  al
Monte di Portofino) e della 1.r. 20/1991  e  successive  modifiche  e
integrazioni, con conseguente nuovo riparto  di  competenze  come  di
seguito indicato: 
      a) riattribuzione alla Regione  delle  funzioni  autorizzatorie
gia' subdelegate alla provincia inadempiente; 
      b)  conferimento  alla  provincia,  che   abbia   attuato   gli
adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, delle funzioni autorizzatorie
gia' subdelegate ai comuni inadempienti; 
      c) riattribuzione alla Regione  delle  funzioni  autorizzatorie
gia' subdelegate ai comuni inadempienti nel caso di cui alla  lettera
b) qualora la provincia sia inadempiente.