Art. 4 Verifica degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3. Decadenza dall'esercizio delle funzioni subdelegate e riparto delle competenze inerenti le funzioni autorizzatorie. 1. Entro il termine di cui all'art. 159, comma 1, del Codice, la Regione provvede alla verifica dell'attuazione da parte dei comuni e delle province degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, al fine di accertare la rispondenza ai requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6, del Codice per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate ed approva, con provvedimento del Direttore generale del Dipartimento Pianificazione territoriale, l'elenco degli enti locali riconosciuti idonei a proseguire l'esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate e di quelli riconosciuti non idonei. 2. Tale elenco e' notificato al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' ai competenti uffici periferici ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'elenco e' aggiornato con le medesime modalita' a seguito delle variazioni intervenute relativamente ai suddetti requisiti 3. Ove i comuni e le province non provvedano ad attuare gli adempimenti previsti negli articoli 2 e 3 entro il termine di cui al comma 1, si verifica l'automatica ed immediata decadenza dell'esercizio delle funzioni subdelegate in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche di cui alle disposizioni della legge regionale n. 18 marzo 1980, n. 15 (Subdelega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali e norme in merito al Monte di Portofino) e della 1.r. 20/1991 e successive modifiche e integrazioni, con conseguente nuovo riparto di competenze come di seguito indicato: a) riattribuzione alla Regione delle funzioni autorizzatorie gia' subdelegate alla provincia inadempiente; b) conferimento alla provincia, che abbia attuato gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, delle funzioni autorizzatorie gia' subdelegate ai comuni inadempienti; c) riattribuzione alla Regione delle funzioni autorizzatorie gia' subdelegate ai comuni inadempienti nel caso di cui alla lettera b) qualora la provincia sia inadempiente.