Art. 5 Riacquisizione dell'esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate 1. I comuni e le province che successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 159, comma 1, del Codice attuino gli adempimenti previsti negli articoli 2 e 3, riacquisiscono le funzioni autorizzatorie ad essi subdelegate in base alla vigente legislazione regionale in materia di paesaggio, a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della modifica dell'elenco di cui all'art. 4.