Art. 5 
Riacquisizione   dell'esercizio   delle    funzioni    autorizzatorie
                             subdelegate 
    1. I comuni e le province che successivamente alla  scadenza  del
termine di  cui  all'art.  159,  comma  1,  del  Codice  attuino  gli
adempimenti previsti negli articoli 2 e 3, riacquisiscono le funzioni
autorizzatorie ad essi subdelegate in base alla vigente  legislazione
regionale in materia di paesaggio, a  decorrere  dalla  pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione della modifica dell'elenco  di
cui all'art. 4.