Art. 7 Abrogazione di norme e sostituzioni 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) l'art. 2 della legge regionale 15/1980 e successive modifiche e integrazioni; b) l'art. 4 della legge regionale 20/1991 e successive modifiche e integrazioni; c) la legge regionale n. 15 novembre 1983, n. 39 (Composizione e funzionamento delle Commissioni provinciali per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497). 2. I riferimenti alla Commissione edilizia integrata contenuti nella vigente legislazione regionale sono da intendersi relativi alla Commissione locale per il paesaggio.