Art. 7 
                 Abrogazione di norme e sostituzioni 
    1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, sono  abrogate  le
seguenti disposizioni regionali: 
      a)  l'art.  2  della  legge  regionale  15/1980  e   successive
modifiche e integrazioni; 
      b)  l'art.  4  della  legge  regionale  20/1991  e   successive
modifiche e integrazioni; 
      c) la legge regionale n. 15 novembre 1983, n. 39  (Composizione
e funzionamento delle Commissioni  provinciali  per  la  compilazione
degli elenchi delle bellezze naturali di cui  alla  legge  29  giugno
1939, n. 1497). 
    2. I riferimenti alla Commissione  edilizia  integrata  contenuti
nella vigente legislazione regionale sono da intendersi relativi alla
Commissione locale per il paesaggio.