Art. 10 
 
      Attivita' istituzionali connesse alla tutela della salute 
 
    1. La carta di cui all'art. 13, definisce altresi'  le  attivita'
istituzionali connesse alla tutela della salute che l'ARPAT e' tenuta
a svolgere e consistenti in attivita' di controllo  ambientale  e  di
supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture
del servizio sanitario regionale per l'esercizio delle loro  funzioni
in materia di tutela della  salute,  con  particolare  riferimento  a
quelle di prevenzione collettiva. 
    2. Nell'ambito delle direttive regionali di cui all'art.  15,  la
giunta regionale assicura  l'integrazione  e  la  collaborazione  tra
ARPAT  e  le  strutture  del  servizio  sanitario   regionale   nello
svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo.