Art. 10 Attivita' istituzionali connesse alla tutela della salute 1. La carta di cui all'art. 13, definisce altresi' le attivita' istituzionali connesse alla tutela della salute che l'ARPAT e' tenuta a svolgere e consistenti in attivita' di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva. 2. Nell'ambito delle direttive regionali di cui all'art. 15, la giunta regionale assicura l'integrazione e la collaborazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo.