Art. 11 
 
       Attivita' istituzionali obbligatorie e non obbligatorie 
 
    1. Costituiscono attivita' istituzionali obbligatorie: 
      a) le attivita' obbligatorie ai sensi della normativa statale e
regionale ovvero degli atti di programmazione regionale; 
      b) le  ulteriori  attivita'  di  cui  agli  articoli  5  e  10,
individuate nella carta di  cui  all'art.  13,  come  strategiche  ed
essenziali ai fini della tutela dell'ambiente e della salute. 
    2. Costituiscono attivita' istituzionali non obbligatorie: 
      a) le attivita' di cui al comma 1, lettere  a)  e  b),  per  la
misura eccedente il livello dell'attivita' obbligatoria; 
      b) le  ulteriori  attivita'  di  cui  agli  articoli  5  e  10,
individuate nella carta di cui  all'art.  13,  come  funzionali  alla
tutela dell'ambiente e della salute. 
    3. Per l'espletamento delle attivita' individuate nella carta  di
cui  all'art.  13,  le   amministrazioni   pubbliche   si   avvalgono
dell'ARPAT.