Art. 11 Attivita' istituzionali obbligatorie e non obbligatorie 1. Costituiscono attivita' istituzionali obbligatorie: a) le attivita' obbligatorie ai sensi della normativa statale e regionale ovvero degli atti di programmazione regionale; b) le ulteriori attivita' di cui agli articoli 5 e 10, individuate nella carta di cui all'art. 13, come strategiche ed essenziali ai fini della tutela dell'ambiente e della salute. 2. Costituiscono attivita' istituzionali non obbligatorie: a) le attivita' di cui al comma 1, lettere a) e b), per la misura eccedente il livello dell'attivita' obbligatoria; b) le ulteriori attivita' di cui agli articoli 5 e 10, individuate nella carta di cui all'art. 13, come funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute. 3. Per l'espletamento delle attivita' individuate nella carta di cui all'art. 13, le amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'ARPAT.