Art. 12 
 
           Attivita' istituzionali rese a soggetti privati 
 
    1. Costituiscono altresi' attivita' istituzionali le  prestazioni
tecnico-scientifiche per le quali  i  soggetti  privati  sono  tenuti
sulla base della normativa vigente ad  avvalersi  necessariamente  ed
esclusivamente dell'ARPAT. 
    2. Fatti salvi i casi di  cui  al  comma  1,  l'ARPAT  non  eroga
prestazioni di alcun genere a favore di soggetti privati.