Art. 12 Attivita' istituzionali rese a soggetti privati 1. Costituiscono altresi' attivita' istituzionali le prestazioni tecnico-scientifiche per le quali i soggetti privati sono tenuti sulla base della normativa vigente ad avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell'ARPAT. 2. Fatti salvi i casi di cui al comma 1, l'ARPAT non eroga prestazioni di alcun genere a favore di soggetti privati.