Art. 13 
 
                 Carta dei servizi e delle attivita' 
 
    1. Il consiglio regionale, su proposta  della  giunta  regionale,
approva la carta, predisposta  in  conformita'  allo  schema  di  cui
all'allegato A e nel rispetto  di  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente di riferimento, nonche' degli  indirizzi  e  degli  obiettivi
contenuti nel piano regionale di azione ambientale di cui alla  legge
regionale 19 marzo 2007, n. 14 (istituzione del  piano  regionale  di
azione ambientale) e nel piano sanitario regionale di cui alla  legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio  sanitario
regionale). 
    2. L'ARPAT elabora e predispone  la  carta  in  conformita'  allo
schema di cui all'allegato A e la trasmette alla giunta regionale. 
    3. La giunta regionale,  previa  acquisizione  del  parere  della
conferenza permanente di  cui  all'art.  14,  comma  5,  lettera  b),
formula la proposta  di  deliberazione  al  consiglio  regionale  per
l'approvazione, l'aggiornamento e la modifica della carta. 
    4. La  carta  definisce  le  attivita'  istituzionali  dell'ARPAT
nell'ambito di quelle indicate agli articoli 5 e  10,  distinguendole
in obbligatorie e non obbligatorie ai  sensi  dell'art.  11,  tenendo
conto di quanto previsto all'art. 3, comma 2 e all'art. 38. 
    5. La carta  elenca  altresi'  le  prestazioni  rese  a  soggetti
privati di cui all'art. 12. 
    6. Lo schema di cui all'allegato A definisce: 
      a) gli ambiti delle attivita' istituzionali di cui all'art.  5,
comma 1, con riferimento alle matrici ambientali di cui  al  comma  2
del medesimo articolo; 
      b) i dati e le informazioni che la  carta  deve  riportare  per
ciascuna attivita' con particolare  riferimento  alla  tipologia,  al
livello dell'attivita', al  soggetto  beneficiario,  al  costo,  agli
eventuali tempi di erogazione ed alla eventuale  fonte  normativa  od
all'atto di programmazione che tale attivita' prevede. 
    7. Lo schema di cui all'allegato A e' aggiornato e modificato con
deliberazione del consiglio regionale nel rispetto di quanto previsto
agli articoli 5 e 10. 
La presente legge e' stata approvata dal  Consiglio  regionale  nella
seduta del 16 giugno 2009. 
(Omissis).