Art. 13 Carta dei servizi e delle attivita' 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva la carta, predisposta in conformita' allo schema di cui all'allegato A e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento, nonche' degli indirizzi e degli obiettivi contenuti nel piano regionale di azione ambientale di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (istituzione del piano regionale di azione ambientale) e nel piano sanitario regionale di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale). 2. L'ARPAT elabora e predispone la carta in conformita' allo schema di cui all'allegato A e la trasmette alla giunta regionale. 3. La giunta regionale, previa acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all'art. 14, comma 5, lettera b), formula la proposta di deliberazione al consiglio regionale per l'approvazione, l'aggiornamento e la modifica della carta. 4. La carta definisce le attivita' istituzionali dell'ARPAT nell'ambito di quelle indicate agli articoli 5 e 10, distinguendole in obbligatorie e non obbligatorie ai sensi dell'art. 11, tenendo conto di quanto previsto all'art. 3, comma 2 e all'art. 38. 5. La carta elenca altresi' le prestazioni rese a soggetti privati di cui all'art. 12. 6. Lo schema di cui all'allegato A definisce: a) gli ambiti delle attivita' istituzionali di cui all'art. 5, comma 1, con riferimento alle matrici ambientali di cui al comma 2 del medesimo articolo; b) i dati e le informazioni che la carta deve riportare per ciascuna attivita' con particolare riferimento alla tipologia, al livello dell'attivita', al soggetto beneficiario, al costo, agli eventuali tempi di erogazione ed alla eventuale fonte normativa od all'atto di programmazione che tale attivita' prevede. 7. Lo schema di cui all'allegato A e' aggiornato e modificato con deliberazione del consiglio regionale nel rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 10. La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009. (Omissis).