Art. 14 
 
                        Conferenza permanente 
 
    1.  Per  la  programmazione  e  la   verifica   delle   attivita'
dell'ARPAT, al fine di assicurare la collaborazione tra la Regione  e
gli enti di  cui  all'art.  5,  comma  1,  e'  istituita  un'apposita
conferenza  permanente  che  si  articola  a  livello   regionale   e
provinciale. 
    2. La conferenza permanente di livello regionale e' composta  dal
presidente della giunta regionale  o  da  un  suo  delegato,  che  la
presiede, e dagli assessori all'ambiente e alla sanita', nonche'  dai
presidenti delle province o loro delegati. 
    3. Alla conferenza permanente di livello  regionale  partecipano,
senza  diritto  di  voto,  il  direttore  generale  dell'ARPAT  e  il
dirigente regionale responsabile della competente struttura. 
    4. Alla conferenza permanente di livello regionale sono  altresi'
invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle
associazioni imprenditoriali,  un  rappresentante  della  commissione
istituita ai sensi dell'art. 3, della  legge  regionale  30  dicembre
2008, n. 73 (norme in materia  di  sostegno  alla  innovazione  delle
attivita'   professionali   intellettuali),   delle    organizzazioni
sindacali e delle associazioni ambientaliste per le determinazioni di
cui al comma 5, lettere a) e b), nonche' per le altre  determinazioni
individuate dalla giunta regionale ai sensi del comma 6. 
    5. La conferenza permanente di livello regionale: 
      a)  formula  proposte  per   l'approvazione   delle   direttive
regionali annuali di cui all'art.  15,  sulla  base  delle  richieste
degli enti partecipanti alle conferenze provinciali di cui al comma 7
e delle risorse dagli stessi rese disponibili; 
      b) esprime il parere sulla carta di cui all'art. 13; 
      c) esprime il parere sulla  proposta  di  piano  annuale  delle
attivita' elaborata dal direttore generale dell'ARPAT; 
      d) esprime il parere sul bilancio preventivo economico, annuale
e pluriennale, nonche' sul bilancio di esercizio dell'ARPAT; 
      e)  acquisisce  i  dati  relativi   alla   verifica   ed   alla
rendicontazione dei risultati economici e di attivita' dell'ARPAT; 
      f) formula  valutazioni  e  proposte  in  merito  all'attivita'
dell'ARPAT. 
    6. Entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
legge, la giunta regionale determina con proprio atto le modalita' di
funzionamento della conferenza permanente. 
    7. La conferenza permanente di livello provinciale, costituita da
provincia, comuni, comunita' montane e enti parco regionali, promuove
tra gli enti stessi intese volte a definire le  proposte  provinciali
relative alle determinazioni di cui al comma 5, lettere a), b), c)  e
d). Le proposte provinciali relative alle determinazioni  di  cui  al
comma 5, lettere a)  e  c)  devono  essere  inviate  alla  conferenza
permanente di livello regionale rispettivamente di norma entro il  20
settembre ed il 10 dicembre di ogni anno. 
    8. Alla conferenza permanente di livello provinciale  di  cui  al
comma 7, partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale  e
il  dirigente  della  struttura  periferica  di  livello  provinciale
dell'ARPAT. 
    9.  Alla  conferenza  permanente  di  livello  provinciale   sono
altresi'  invitati  a  partecipare,  senza   diritto   di   voto,   i
rappresentanti    delle    associazioni    imprenditoriali,     delle
organizzazioni   sindacali   e   delle   associazioni   ambientaliste
limitatamente agli argomenti di cui al comma 5, lettere a) e b).