Art. 15 Direttive regionali annuali 1. La Giunta regionale approva entro il 10 ottobre di ogni anno apposite direttive individuando in particolare: a) le risorse finanziarie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10, nell'ambito della conferenza permanente di cui all'art. 14; b) gli indirizzi per l'elaborazione del piano annuale delle attivita' di cui all'art. 16; c) i criteri per l'integrazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 10; 2. Le direttive di cui al comma 1, sono approvate, tenuto conto delle proposte della conferenza permanente di livello regionale di cui all'art. 14, comma 5, lettera a), nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi concernenti l'attivita' dell'ARPAT contenuti nel piano regionale di azione ambientale e nel piano sanitario regionale.