Art. 15 
 
                     Direttive regionali annuali 
 
    1. La Giunta regionale approva entro il 10 ottobre di  ogni  anno
apposite direttive individuando in particolare: 
      a) le risorse finanziarie rese disponibili dagli  enti  di  cui
agli articoli 5 e 10, nell'ambito della conferenza permanente di  cui
all'art. 14; 
      b) gli indirizzi per l'elaborazione  del  piano  annuale  delle
attivita' di cui all'art. 16; 
      c) i criteri per l'integrazione tra ARPAT e  le  strutture  del
servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 10; 
    2. Le direttive di cui al comma 1, sono approvate,  tenuto  conto
delle proposte della conferenza permanente di  livello  regionale  di
cui all'art. 14, comma 5, lettera a), nel rispetto degli indirizzi  e
degli obiettivi  concernenti  l'attivita'  dell'ARPAT  contenuti  nel
piano regionale di azione ambientale e nel piano sanitario regionale.