Art. 16 Piano annuale delle attivita' dell'ARPAT 1. Il piano annuale delle attivita' definisce, sulla base della carta di cui all'art. 13 e nel rispetto delle direttive regionali annuali di cui all'art. 15, le attivita' istituzionali che l'ARPAT e' tenuta a svolgere nell'anno di riferimento, nonche' le linee di intervento relative al biennio successivo. 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale dell'ARPAT elabora e trasmette alla giunta regionale la proposta di piano annuale delle attivita' e il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale. 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale provvede all'approvazione del piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui all'art. 15 e previa acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all'art. 14, comma 5, lettera c). 4. Nel corso dell'anno di riferimento il piano annuale delle attivita' puo' essere integrato con apposita deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'ARPAT, sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. La modifica al piano annuale puo' prevedere ulteriori attivita', nell'ambito di quelle indicate dalla carta di cui all'art. 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attivita' gia' programmate. 5. Il direttore generale dell'ARPAT presenta alla Giunta regionale una relazione sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni previste nel piano stesso.