Art. 16 
 
              Piano annuale delle attivita' dell'ARPAT 
 
    1. Il piano annuale delle attivita' definisce, sulla  base  della
carta di cui all'art. 13 e nel  rispetto  delle  direttive  regionali
annuali di cui all'art. 15, le attivita' istituzionali che l'ARPAT e'
tenuta a svolgere nell'anno  di  riferimento,  nonche'  le  linee  di
intervento relative al biennio successivo. 
    2. Entro il 31  ottobre  di  ogni  anno,  il  direttore  generale
dell'ARPAT elabora e trasmette alla giunta regionale la  proposta  di
piano annuale delle attivita'  e  il  bilancio  preventivo  economico
annuale e pluriennale. 
    3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale provvede
all'approvazione del piano di cui al comma  1,  previa  verifica  del
rispetto delle direttive  regionali  di  cui  all'art.  15  e  previa
acquisizione del parere della conferenza permanente di  cui  all'art.
14, comma 5, lettera c). 
    4. Nel corso dell'anno di  riferimento  il  piano  annuale  delle
attivita' puo' essere  integrato  con  apposita  deliberazione  della
giunta regionale, su proposta dell'ARPAT, sulla base delle  richieste
degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse  dagli  stessi
rese  disponibili.  La  modifica  al  piano  annuale  puo'  prevedere
ulteriori attivita', nell'ambito di quelle indicate  dalla  carta  di
cui all'art. 13, a condizione che non interferiscano con il  pieno  e
corretto svolgimento delle attivita' gia' programmate. 
    5.  Il  direttore  generale  dell'ARPAT  presenta   alla   Giunta
regionale  una  relazione  sull'avanzamento  del  piano  secondo   le
indicazioni previste nel piano stesso.