Art. 17 
 
          Finanziamento pubblico delle attivita' dell'ARPAT 
 
    1. Le attivita' istituzionali obbligatorie di  cui  all'art.  11,
comma 1, sono finanziate con il contributo  ordinario  annuale  della
Regione di cui all'art. 30, comma 1, lettera a). 
    2. Le attivita' istituzionali non obbligatorie  di  cui  all'art.
11, comma 2, sono finanziate con il  contributo  integrativo  annuale
della Regione e degli altri enti di cui all'art. 30, comma 1, lettera
b). Tale contributo integrativo e' posto a carico di ciascun ente  in
relazione alle attivita' richieste. 
    3. Le eventuali ulteriori attivita' di cui all'art. 16, comma  4,
sono finanziate con le risorse aggiuntive degli enti richiedenti,  di
cui all'art. 30, comma 1, lettera c). 
    4. 1 contributi e le risorse di cui  ai  commi  1,  2  e  3  sono
costituite anche dagli oneri a copertura dei  costi  delle  attivita'
svolte da ARPAT che la normativa statale vigente pone  a  carico  dei
privati in  attuazione  del  principio  «chi  inquina  paga»  di  cui
all'art. 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (norme
in materia ambientale).