Art. 17 Finanziamento pubblico delle attivita' dell'ARPAT 1. Le attivita' istituzionali obbligatorie di cui all'art. 11, comma 1, sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all'art. 30, comma 1, lettera a). 2. Le attivita' istituzionali non obbligatorie di cui all'art. 11, comma 2, sono finanziate con il contributo integrativo annuale della Regione e degli altri enti di cui all'art. 30, comma 1, lettera b). Tale contributo integrativo e' posto a carico di ciascun ente in relazione alle attivita' richieste. 3. Le eventuali ulteriori attivita' di cui all'art. 16, comma 4, sono finanziate con le risorse aggiuntive degli enti richiedenti, di cui all'art. 30, comma 1, lettera c). 4. 1 contributi e le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono costituite anche dagli oneri a copertura dei costi delle attivita' svolte da ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio «chi inquina paga» di cui all'art. 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale).