Art. 18 
 
                Oneri economici a carico dei privati 
 
    1. I costi delle attivita' istituzionali rese ai soggetti privati
di cui  all'art.  12  sono  a  totale  carico  del  soggetto  privato
richiedente. 
    2. Nel caso in cui vengano accertate irregolarita' nella gestione
di un  impianto  o  nello  svolgimento  di  un'attivita',  ovvero  il
superamento  dei   limiti   fissati   dalle   normative   vigenti   o
l'inosservanza   di   prescrizioni   indicate    nei    provvedimenti
autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale, i  costi  delle
attivita' di controllo ulteriori rispetto a quelle finanziate  con  i
contributi di cui all'art. 17 della Regione e degli altri enti,  sono
posti a carico dei titolari o dei  gestori  degli  impianti  e  delle
attivita' medesime. Il costo complessivo delle ulteriori attivita' di
controllo e' definito dalla Regione o dagli altri enti  di  cui  agli
articoli 5  e  10  a  favore  dei  quali  sono  svolte,  su  proposta
dell'ARPAT. 
    3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, i  costi  delle
attivita' rese da ARPAT a seguito di specifici accordi stipulati  tra
la Regione e soggetti privati,  in  attuazione  del  principio  della
precauzione  di  cui  all'art.  3-ter  del  decreto  legislativo   n.
152/2006, e  recepiti  nel  piano  annuale  delle  attivita'  di  cui
all'art. 16, possono essere  posti  a  carico  dei  soggetti  privati
sottoscrittori.