Art. 18 Oneri economici a carico dei privati 1. I costi delle attivita' istituzionali rese ai soggetti privati di cui all'art. 12 sono a totale carico del soggetto privato richiedente. 2. Nel caso in cui vengano accertate irregolarita' nella gestione di un impianto o nello svolgimento di un'attivita', ovvero il superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o l'inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale, i costi delle attivita' di controllo ulteriori rispetto a quelle finanziate con i contributi di cui all'art. 17 della Regione e degli altri enti, sono posti a carico dei titolari o dei gestori degli impianti e delle attivita' medesime. Il costo complessivo delle ulteriori attivita' di controllo e' definito dalla Regione o dagli altri enti di cui agli articoli 5 e 10 a favore dei quali sono svolte, su proposta dell'ARPAT. 3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, i costi delle attivita' rese da ARPAT a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati, in attuazione del principio della precauzione di cui all'art. 3-ter del decreto legislativo n. 152/2006, e recepiti nel piano annuale delle attivita' di cui all'art. 16, possono essere posti a carico dei soggetti privati sottoscrittori.