Art. 19 
 
           Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) 
 
    1.  L'ARPAT   provvede   alla   raccolta   dei   dati   acquisiti
nell'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 5 e 10 tramite il
sistema informativo regionale ambientale (SIRA). 
    2. Il SIRA e' parte integrante del sistema informativo regionale,
secondo la normativa e  le  disposizioni  regionali  in  materia,  si
raccorda  in  tale  quadro  con  il  sistema  informativo  geografico
regionale di cui agli articoli  28  e  29  della  legge  regionale  3
gennaio 2005, n. 1 (norme in materia di governo  del  territorio)  ed
opera come riferimento regionale rispetto al  corrispondente  sistema
informativo nazionale ambientale. 
    3. Le basi dati del SIRA e i relativi servizi sono  costituiti  e
gestiti  dall'ARPAT  nel  quadro  della  normativa  nazionale  e  nel
rispetto delle norme e disposizioni regionali in materia di  societa'
dell'informazione e di sistema informativo regionale. 
La presente legge e' stata approvata dal  Consiglio  regionale  nella
seduta del 16 giugno 2009. 
(Omissis).