Art. 19 Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) 1. L'ARPAT provvede alla raccolta dei dati acquisiti nell'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 5 e 10 tramite il sistema informativo regionale ambientale (SIRA). 2. Il SIRA e' parte integrante del sistema informativo regionale, secondo la normativa e le disposizioni regionali in materia, si raccorda in tale quadro con il sistema informativo geografico regionale di cui agli articoli 28 e 29 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme in materia di governo del territorio) ed opera come riferimento regionale rispetto al corrispondente sistema informativo nazionale ambientale. 3. Le basi dati del SIRA e i relativi servizi sono costituiti e gestiti dall'ARPAT nel quadro della normativa nazionale e nel rispetto delle norme e disposizioni regionali in materia di societa' dell'informazione e di sistema informativo regionale. La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009. (Omissis).