Art. 20 Articolazione organizzativa dell'ARPAT 1. L'ARPAT e' articolata in una struttura centrale di livello regionale, in strutture periferiche di livello sovraprovinciale e in almeno una struttura periferica in ciascuna provincia. 2. Per la disciplina della propria organizzazione interna, l'ARPAT adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, e lo trasmette alla giunta regionale per l'approvazione. 3. Nel rispetto delle direttive regionali di cui all'art. 15, il regolamento di cui al comma 2 individua: a) le attivita' da espletare a livello sovraprovinciale al fine di assicurare la maggior efficacia, efficienza e qualita' delle prestazioni dell'ARPAT, con particolare riferimento alle attivita' di laboratorio e a quelle di controllo sulle grandi opere e sugli impianti che determinano significative pressioni sull'ambiente; b) il relativo bacino di riferimento, tenendo conto del sistema regionale integrato dei laboratori di sanita' pubblica e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio. 4. Il regolamento assicura altresi' funzioni e strumenti per garantire: a) lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attivita' delle strutture periferiche di livello provinciale e sovraprovinciale, anche tenendo conto di quanto previsto negli atti di indirizzo e coordinamento approvati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); b) l'efficacia e la qualita' delle prestazioni di controllo di cui all'art. 7.