Art. 20 
 
               Articolazione organizzativa dell'ARPAT 
 
    1. L'ARPAT e' articolata in una  struttura  centrale  di  livello
regionale, in strutture periferiche di livello sovraprovinciale e  in
almeno una struttura periferica in ciascuna provincia. 
    2.  Per  la  disciplina  della  propria  organizzazione  interna,
l'ARPAT adotta, entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, un  apposito  regolamento,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal presente articolo, e lo trasmette alla giunta  regionale
per l'approvazione. 
    3. Nel rispetto delle direttive regionali di cui all'art. 15,  il
regolamento di cui al comma 2 individua: 
      a) le attivita' da espletare a livello sovraprovinciale al fine
di assicurare la  maggior  efficacia,  efficienza  e  qualita'  delle
prestazioni dell'ARPAT, con particolare riferimento alle attivita' di
laboratorio e a quelle  di  controllo  sulle  grandi  opere  e  sugli
impianti che determinano significative pressioni sull'ambiente; 
      b) il relativo bacino di riferimento, tenendo conto del sistema
regionale  integrato   dei   laboratori   di   sanita'   pubblica   e
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle  Regioni  Toscana  e
Lazio. 
    4. Il regolamento assicura  altresi'  funzioni  e  strumenti  per
garantire: 
      a) lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto  il  territorio
regionale delle attivita'  delle  strutture  periferiche  di  livello
provinciale  e  sovraprovinciale,  anche  tenendo  conto  di   quanto
previsto  negli  atti  di   indirizzo   e   coordinamento   approvati
dall'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA); 
      b) l'efficacia e la qualita' delle prestazioni di controllo  di
cui all'art. 7.