Art. 22 
 
           Direttore generale. Conferimento dell'incarico 
 
    1. Il direttore generale dell'ARPAT e'  nominato  dal  Presidente
della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto  dalla  legge
regionale 8 febbraio 2008,  n.  5  (norme  in  materia  di  nomine  e
designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi  di  competenza
della Regione), fra soggetti di eta' non superiore ai  sessantacinque
anni in possesso di idonea laurea magistrale,  o  equivalente,  e  di
comprovata  esperienza  manageriale   almeno   quinquennale   o,   in
alternativa,  con  documentata  esperienza  almeno  quinquennale   di
direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche
o  private  equiparabili  all'ARPAT  per  entita'   di   bilancio   e
complessita' organizzativa. 
    2. L'incarico di direttore generale e' di durata non inferiore  a
tre anni e non superiore a cinque. Esso e' rinnovabile per  una  sola
volta. 
    3. Il rapporto di lavoro del direttore generale  e'  disciplinato
con contratto di diritto privato. 
    4. L'incarico di direttore generale ha carattere di  esclusivita'
e, per i dipendenti  pubblici,  e'  subordinato  al  collocamento  in
aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa e'
utile ai fini del trattamento di quiescenza  e  di  previdenza  ed  i
relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'ARPAT. 
    5. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato
con riferimento alla retribuzione prevista per i  direttori  generali
della giunta regionale ai sensi dell'art. 15, comma  2,  della  legge
regionale  8  gennaio  2009,  n.  1  (testo  unico  in   materia   di
organizzazione e ordinamento del personale). 
    6. Per quanto non previsto dalla  presente  legge,  al  direttore
generale si  applicano  le  disposizioni  della  legge  regionale  n.
5/2008.