Art. 22 Direttore generale. Conferimento dell'incarico 1. Il direttore generale dell'ARPAT e' nominato dal Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fra soggetti di eta' non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all'ARPAT per entita' di bilancio e complessita' organizzativa. 2. L'incarico di direttore generale e' di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Esso e' rinnovabile per una sola volta. 3. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' disciplinato con contratto di diritto privato. 4. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusivita' e, per i dipendenti pubblici, e' subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'ARPAT. 5. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato con riferimento alla retribuzione prevista per i direttori generali della giunta regionale ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). 6. Per quanto non previsto dalla presente legge, al direttore generale si applicano le disposizioni della legge regionale n. 5/2008.