Art. 23 
 
                 Sostituzione del direttore generale 
 
    1. In caso di assenza o impedimento del  direttore  generale,  le
relative funzioni sono svolte  dal  direttore  amministrativo  o  dal
direttore tecnico, su delega del direttore generale  medesimo,  o  in
mancanza di delega dal direttore piu' anziano.