Art. 24 Cessazione dall'incarico di direttore generale 1. Il contratto prevede la revoca dell'incarico e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nei casi previsti dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 5/2008 ed inoltre, in caso di mancato rispetto del piano annuale delle attivita' di cui all'art. 16, per cause imputabili alla responsabilita' dello stesso direttore generale. 2. Qualora il direttore generale cessi dall'incarico, e' sostituito ai sensi dell'art. 23, fino alla nomina del successore, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.