Art. 24 
 
           Cessazione dall'incarico di direttore generale 
 
    1. Il contratto prevede la revoca dell'incarico e la  risoluzione
anticipata del rapporto di lavoro nei  casi  previsti  dall'art.  15,
comma 4, della legge regionale n.  5/2008  ed  inoltre,  in  caso  di
mancato rispetto del piano annuale delle attivita'  di  cui  all'art.
16, per cause imputabili alla responsabilita' dello stesso  direttore
generale. 
    2.  Qualora  il  direttore  generale  cessi   dall'incarico,   e'
sostituito ai sensi dell'art. 23, fino alla nomina del successore,  e
comunque per un periodo non superiore a sei mesi.