Art. 26 
 
            Direttore tecnico e direttore amministrativo 
 
    1. Alla  direzione  tecnica  ed  amministrativa  dell'ARPAT  sono
preposti, rispettivamente,  un  direttore  tecnico  ed  un  direttore
amministrativo. 
    2. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo  coadiuvano
il direttore generale, anche mediante la formulazione di  proposte  e
pareri, nello svolgimento  dei  compiti  di  cui  all'art.  25.  Essi
sovrintendono,  rispettivamente,  allo   svolgimento   dell'attivita'
tecnico-scientifica  ed   a   quella   di   gestione   amministrativa
dell'ARPAT, delle quali hanno  la  responsabilita'  diretta,  per  le
funzioni loro attribuite dal direttore generale. 
    3. II  direttore  tecnico  e  il  direttore  amministrativo  sono
nominati dal direttore generale, che provvede alla  stipulazione  del
relativo contratto di diritto privato. 
    4. Il contratto di lavoro si risolve di diritto decorsi  sessanta
giorni dalla nomina del nuovo direttore generale. 
    5. I contratti di cui al comma 3,  sono  stipulati  con  soggetti
dotati di  professionalita'  adeguata  alle  rispettive  funzioni  da
svolgere. Tali soggetti devono: 
      a) risultare in possesso di diploma di laurea conseguito in  un
corso di durata almeno quadriennale; 
      b)  avere  maturato  un'esperienza   almeno   quinquennale   in
qualifiche  dirigenziali  di  enti  o  aziende  pubbliche  o  private
nonche', per quanto riguarda il direttore tecnico,  avere  conseguito
una   particolare   specializzazione   professionale,   culturale   o
scientifica, desumibile da documentate esperienze di lavoro. 
    6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico  e  al
direttore amministrativo e'  stabilito  in  misura  non  inferiore  a
quello previsto dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  per  le
posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa e comunque
non superiore al 75 per cento del trattamento del direttore generale. 
    7. Al direttore tecnico e al direttore amministrativo si  applica
la disposizione di cui all'art. 22, comma 4.