Art. 27 Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili), nominati dal consiglio regionale, che ne individua anche il presidente. 2. Il collegio assume validamente le proprie determinazioni con la presenza di due componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente e, in assenza del presidente, prevale il voto del membro piu' anziano. 3. La durata in carica del collegio dei revisori coincide con quella della legislatura regionale e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. 4. Al presidente ed agli altri componenti del collegio spetta una indennita' annua la cui entita' e' stabilita in misura pari, rispettivamente, al 10 per cento ed al 7 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale, esclusa la retribuzione di risultato. 5. Ai componenti il collegio dei revisori residenti in sede diversa da quella dell'ARPAT e' dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali. 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 5/2008.