Art. 27 
 
                        Collegio dei revisori 
 
    1. Il collegio dei revisori e' composto da tre  membri,  iscritti
nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88 (attuazione della direttiva 84/253/CEE,  relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di  legge  di
documenti  contabili),  nominati  dal  consiglio  regionale,  che  ne
individua anche il presidente. 
    2. Il collegio assume validamente le proprie  determinazioni  con
la presenza di due componenti. In caso di parita' prevale il voto del
presidente e, in assenza del presidente, prevale il voto  del  membro
piu' anziano. 
    3. La durata in carica del collegio  dei  revisori  coincide  con
quella della legislatura regionale e i suoi componenti possono essere
confermati una sola volta. 
    4. Al presidente ed agli altri componenti del collegio spetta una
indennita'  annua  la  cui  entita'  e'  stabilita  in  misura  pari,
rispettivamente, al 10 per cento ed al 7 per  cento  del  trattamento
economico spettante al direttore generale, esclusa la retribuzione di
risultato. 
    5. Ai componenti il  collegio  dei  revisori  residenti  in  sede
diversa da quella dell'ARPAT e' dovuto  inoltre,  quando  si  rechino
alle sedute dell'organo di controllo,  il  rimborso  delle  spese  in
analogia a quanto previsto dalla normativa vigente  per  i  dirigenti
regionali. 
    6. Per quanto non espressamente previsto dal  presente  capo,  si
applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 5/2008.