Art. 28 Funzioni del collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali anche collaborando con l'organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti. 2. Il collegio dei revisori controlla inoltre l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'ARPAT. 3. E' obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori, reso collegialmente, sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio. 4. Il presidente trasmette al direttore generale dell'ARPAT i risultati dell'attivita' del collegio. Trasmette inoltre, annualmente, apposita relazione sui risultati medesimi al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale. La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009. (Omissis).