Art. 28 
 
                 Funzioni del collegio dei revisori 
 
    1.  Il  collegio  dei  revisori  verifica  la  regolarita'  della
gestione e la corretta applicazione delle norme  di  amministrazione,
di contabilita' e fiscali anche collaborando con l'organo di vertice,
su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti. 
    2. Il collegio dei revisori controlla inoltre l'intera  gestione,
in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse  pubblico
perseguito dall'ARPAT. 
    3. E' obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori,
reso collegialmente, sul bilancio preventivo economico e sul bilancio
di esercizio. 
    4. Il presidente trasmette al  direttore  generale  dell'ARPAT  i
risultati   dell'attivita'   del   collegio.    Trasmette    inoltre,
annualmente, apposita relazione sui risultati medesimi  al  Consiglio
regionale ed alla Giunta regionale. 
La presente legge e' stata approvata dal  Consiglio  regionale  nella
seduta del 16 giugno 2009. 
(Omissis).