Art. 30 Finanziamento dell'ARPAT 1. Le entrate dell'ARPAT sono costituite da: a) contributo regionale ordinario annuale da destinare alle attivita' istituzionali obbligatorie di cui all'art. 11, comma 1; b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle attivita' istituzionali non obbligatorie di cui all'art. 11, comma 2; c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle ulteriori attivita' di cui all'art. 16, comma 4; d) proventi dovuti dai soggetti privati di cui all'art. 18; e) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPAT; f) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti; g) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari.