Art. 30 
 
                      Finanziamento dell'ARPAT 
 
    1. Le entrate dell'ARPAT sono costituite da: 
      a) contributo regionale ordinario  annuale  da  destinare  alle
attivita' istituzionali obbligatorie di cui all'art. 11, comma 1; 
      b) contributi integrativi annuali della Regione e  degli  altri
enti di cui agli  articoli  5  e  10,  da  destinare  alle  attivita'
istituzionali non obbligatorie di cui all'art. 11, comma 2; 
      c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti  di  cui
agli articoli 5 e 10, da destinare alle ulteriori  attivita'  di  cui
all'art. 16, comma 4; 
      d) proventi dovuti dai soggetti privati di cui all'art. 18; 
      e) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPAT; 
      f) ogni altra  eventuale  risorsa,  quali  lasciti,  donazioni,
contributi di altri enti; 
      g) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali,
nazionali e comunitari.