Art. 31 
 
    Bilancio, attivita' contrattuale e di gestione del patrimonio 
 
    1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale adotta
e trasmette alla giunta regionale il bilancio  preventivo  economico,
annuale e pluriennale, a cui e' allegata la  relazione  del  collegio
dei revisori, corredato del programma degli investimenti, nonche'  da
una relazione del direttore che evidenzia i  rapporti  tra  il  piano
delle attivita' e le previsioni economiche. 
    2. La Giunta regionale provvede all'approvazione: 
      a) del bilancio preventivo  economico,  annuale  e  pluriennale
entro sessanta giorni  dal  ricevimento  e  previa  acquisizione  del
parere  del  consiglio  regionale  e  del  parere  della   conferenza
permanente di cui all'art. 14, comma 5, lettera d); 
      b) dei criteri e modalita' di verifica  e  rendicontazione  dei
risultati economici e di attivita'. 
    3. Qualora il bilancio preventivo economico  dell'ARPAT  non  sia
approvato dalla giunta  regionale  entro  il  31  dicembre  dell'anno
precedente a quello di riferimento, 1'ARPAT puo' sostenere costi  nei
limiti di un dodicesimo di quanto previsto in bilancio per ogni  mese
di pendenza del procedimento. Tale limite puo'  essere  superato  per
spese obbligatorie o  indivisibili  o  comunque  necessarie  per  non
arrecare danno patrimoniale all'ARPAT. 
    4. Entro il 30 aprile di ogni anno, il direttore generale  adotta
e trasmette il bilancio di esercizio, con allegata la  relazione  del
collegio dei revisori, alla giunta regionale che, acquisito il parere
della conferenza permanente di cui all'art. 14, comma 5, lettera  d),
lo inoltra al consiglio regionale per l'approvazione  di  competenza.
Il bilancio di esercizio e' corredato da una relazione del  direttore
generale sui risultati conseguiti  che  evidenzia  in  particolare  i
rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attivita' poste
in essere. 
    5. All'attivita' contrattuale, di gestione del patrimonio e  alla
contabilita' dell'ARPAT si applicano, in quanto compatibili, le norme
in vigore per le aziende sanitarie. 
    6. La Giunta regionale  puo'  attivare  specifiche  modalita'  di
verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.