Art. 32 
 
                            Indebitamento 
 
    1. L'ARPAT puo' contrarre  indebitamento  esclusivamente  per  il
finanziamento di spese di investimento. 
    2. L'importo complessivo delle annualita'  di  ammortamento,  per
capitale e interessi, dei mutui e delle altre forme di  indebitamento
in estinzione non puo' superare il 20 per cento delle entrate proprie
di cui all'art. 30, comma  1,  lettere  d)  ed  e),  quali  risultano
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. 
    3. Le operazioni di indebitamento sono autorizzate  dalla  giunta
regionale che, verificato il rispetto di quanto previsto al comma  2,
valuta la congruita' della tipologia dell'investimento rispetto  alla
durata del finanziamento. 
La presente legge e' stata approvata dal  Consiglio  regionale  nella
seduta del 16 giugno 2009. 
(Omissis).