Art. 32 Indebitamento 1. L'ARPAT puo' contrarre indebitamento esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento. 2. L'importo complessivo delle annualita' di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione non puo' superare il 20 per cento delle entrate proprie di cui all'art. 30, comma 1, lettere d) ed e), quali risultano dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. 3. Le operazioni di indebitamento sono autorizzate dalla giunta regionale che, verificato il rispetto di quanto previsto al comma 2, valuta la congruita' della tipologia dell'investimento rispetto alla durata del finanziamento. La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009. (Omissis).