Art. 33 
 
                         Dotazione organica 
 
    1.  La  dotazione  organica  dell'ARPAT  e,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 2,  le  relative  modifiche  sono  approvate  dalla
giunta regionale su proposta del direttore generale dell'ARPAT. 
    2. Le modifiche alla dotazione organica  che  non  comportano  un
aumento  del  suo  valore  economico  sono  approvate  dal  direttore
generale dell'ARPAT.