Art. 35 
 
               Disposizioni sul personale addetto alle 
                 attivita' di ispezione e vigilanza 
 
    1.  Il  personale  dell'ARPAT  addetto  allo  svolgimento   delle
attivita' di ispezione di cui all'art.  7,  munito  di  documento  di
riconoscimento rilasciato dall'ARPAT, puo' accedere  senza  preavviso
alle sedi di attivita' ed agli impianti, nonche' richiedere  i  dati,
le informazioni  e  i  documenti  necessari  per  l'espletamento  dei
controlli stessi. Al personale addetto ai controlli non  puo'  essere
opposto il segreto industriale per evitare o ostacolare le  attivita'
di verifica e controllo. 
La presente legge e' stata approvata dal  Consiglio  regionale  nella
seduta del 16 giugno 2009. 
(Omissis).