Art. 35 Disposizioni sul personale addetto alle attivita' di ispezione e vigilanza 1. Il personale dell'ARPAT addetto allo svolgimento delle attivita' di ispezione di cui all'art. 7, munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAT, puo' accedere senza preavviso alle sedi di attivita' ed agli impianti, nonche' richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dei controlli stessi. Al personale addetto ai controlli non puo' essere opposto il segreto industriale per evitare o ostacolare le attivita' di verifica e controllo. La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009. (Omissis).