Art. 38 Norma finanziaria 1. Per l'esercizio successivo a quello di approvazione della carta di cui all'art. 13 e dei suoi eventuali aggiornamenti o modifiche il contributo regionale ordinario annuale di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), e' determinato con legge di bilancio, sulla base del costo delle attivita' istituzionali obbligatorie previste nella carta medesima. Per gli anni successivi il contributo regionale ordinario annuale e' incrementato annualmente della percentuale corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale (NIC), rilevato al 31 luglio di ciascun anno precedente per il periodo agosto - luglio. 2. Per l'anno 2009 i contributi regionali ad ARPAT restano fissati in € 53.150.315,00 e sono allocati nelle seguenti unita' previsionali di base (UPB) del bilancio pluriennale vigente: UPB 264 (servizi di prevenzione - spese correnti) per euro 45.820.315,00; UPB 432 (azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - spese correnti) per euro 5.150.000,00; UPB 431 (azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - spese di investimento) per euro 550.000,00; UPB 424 (smaltimento dei rifiuti e bonifica siti inquinati) per euro 1.630.000,00. 3. Per gli anni successivi al 2009, e fino all'approvazione della carta di cui all'art. 13, il contributo regionale ordinario annuale, determinato nella misura stabilita al comma 2 al netto delle spese di investimento, e' incrementato annualmente della percentuale corrispondente al NIC, rilevato al 31 luglio di ciascun anno precedente per il periodo agosto - luglio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 22 giugno 2009 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009. (Omissis). La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009. (Omissis).