Art. 38 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Per l'esercizio successivo  a  quello  di  approvazione  della
carta di cui  all'art.  13  e  dei  suoi  eventuali  aggiornamenti  o
modifiche il contributo regionale ordinario annuale di  cui  all'art.
30, comma 1, lettera a), e' determinato con legge di bilancio,  sulla
base del costo delle attivita'  istituzionali  obbligatorie  previste
nella carta medesima. Per gli anni successivi il contributo regionale
ordinario  annuale  e'  incrementato  annualmente  della  percentuale
corrispondente  all'indice  dei  prezzi  al  consumo   per   l'intera
collettivita' nazionale (NIC), rilevato al 31 luglio di ciascun  anno
precedente per il periodo agosto - luglio. 
    2. Per l'anno  2009  i  contributi  regionali  ad  ARPAT  restano
fissati in € 53.150.315,00 e  sono  allocati  nelle  seguenti  unita'
previsionali di base (UPB) del bilancio pluriennale vigente: 
    UPB 264 (servizi  di  prevenzione  -  spese  correnti)  per  euro
45.820.315,00; 
    UPB 432 (azioni di sistema per la tutela  dell'ambiente  -  spese
correnti) per euro 5.150.000,00; 
    UPB 431 (azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - spese di
investimento) per euro 550.000,00; 
    UPB 424 (smaltimento dei rifiuti e bonifica siti  inquinati)  per
euro 1.630.000,00. 
    3. Per gli anni successivi al 2009, e fino all'approvazione della
carta di cui all'art. 13, il contributo regionale ordinario  annuale,
determinato nella misura stabilita al comma 2 al netto delle spese di
investimento,   e'   incrementato   annualmente   della   percentuale
corrispondente  al  NIC,  rilevato  al  31  luglio  di  ciascun  anno
precedente per il periodo agosto - luglio. 
    La presente legge e' pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
      Firenze, 22 giugno 2009 
 
                               MARTINI 
 
La presente legge e' stata approvata dal  Consiglio  regionale  nella
seduta del 16 giugno 2009. 
(Omissis). 

La presente legge e' stata approvata dal  Consiglio  regionale  nella
seduta del 16 giugno 2009. 
(Omissis).