Art. 4 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: 
      a) pressioni sull'ambiente: gli effetti delle diverse attivita'
antropiche sull'ambiente, quali le emissioni in aria, acqua e  suolo,
nonche' gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso  di  risorse
naturali; 
      b) stato dell'ambiente:  la  qualita'  delle  componenti  delle
matrici ambientali; 
      c) impatti:  qualsiasi  alterazione  prodotta  dalle  pressioni
antropiche sugli ecosistemi e sulla salute pubblica; 
      d) livello dell'attivita': standard qualitativi e  quantitativi
dell'attivita' medesima; 
      e) controllo ambientale: e' il complesso delle attivita' di cui
all'art. 7, pianificate al fine di garantire un elevato  ed  omogeneo
livello  di  protezione  ambientale,  nel  rispetto  delle  normative
vigenti ed altresi' delle prescrizioni  contenute  nei  provvedimenti
amministrativi attuativi delle normative medesime; 
      f) carta dei servizi e delle attivita', di  seguito  denominata
«carta», come definita all'art. 13.