Art. 4 Definizioni 1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) pressioni sull'ambiente: gli effetti delle diverse attivita' antropiche sull'ambiente, quali le emissioni in aria, acqua e suolo, nonche' gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso di risorse naturali; b) stato dell'ambiente: la qualita' delle componenti delle matrici ambientali; c) impatti: qualsiasi alterazione prodotta dalle pressioni antropiche sugli ecosistemi e sulla salute pubblica; d) livello dell'attivita': standard qualitativi e quantitativi dell'attivita' medesima; e) controllo ambientale: e' il complesso delle attivita' di cui all'art. 7, pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione ambientale, nel rispetto delle normative vigenti ed altresi' delle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi attuativi delle normative medesime; f) carta dei servizi e delle attivita', di seguito denominata «carta», come definita all'art. 13.