Art. 5 Attivita' istituzionali dell'ARPAT 1. Le attivita' istituzionali sono quelle attivita' tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore della Regione, delle province, dei comuni, delle comunita' montane e degli enti parco regionali nell'interesse della collettivita' e consistenti in: a) attivita' di controllo ambientale, come definite all'art. 7; b) attivita' di supporto tecnico-scientifico, come definite all'art. 8; c) attivita' di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, come definite all'art. 9. 2. L'ARPAT svolge le attivita' istituzionali di cui al comma 1, con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo. 3. La carta di cui all'art. 13, definisce le attivita' istituzionali, di cui al comma 1, che l'ARPAT e' tenuta a svolgere con riferimento alle matrici di cui al comma 2.