Art. 5 
 
                 Attivita' istituzionali dell'ARPAT 
 
    1.   Le   attivita'   istituzionali   sono    quelle    attivita'
tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore  della  Regione,  delle
province, dei comuni, delle comunita'  montane  e  degli  enti  parco
regionali nell'interesse della collettivita' e consistenti in: 
    a) attivita' di controllo ambientale, come definite all'art. 7; 
    b)  attivita'  di  supporto  tecnico-scientifico,  come  definite
all'art. 8; 
    c) attivita' di elaborazione dati, di informazione  e  conoscenza
ambientale, come definite all'art. 9. 
    2. L'ARPAT svolge le attivita' istituzionali di cui al  comma  1,
con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo. 
    3.  La  carta  di  cui  all'art.  13,  definisce   le   attivita'
istituzionali, di cui al comma 1, che l'ARPAT e'  tenuta  a  svolgere
con riferimento alle matrici di cui al comma 2.